Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19

febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del

personale medico dipendente), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11

luglio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia -

sezione di Lecce - sui ricorsi proposti da Buonsanto Annibale e

Peluso Ermanno contro la U.S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte ai nn. 360

e 361 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia -

sezione di Lecce -, con due ordinanze di identico contenuto emesse

l'11 luglio 1991 e pervenute a questa Corte il 12 giugno 1993, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 53

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 1, comma 4-quinquies, del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con

modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, e 3 della legge

19 febbraio 1991, n. 50, "in quanto non vengono estesi i benefici

contenuti nelle predette disposizioni al personale con qualifica di

primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991";

che il remittente osserva che il decreto-legge n. 413 del 1989 -

convertito con legge n. 37 del 1990 - ha esteso ai soli dirigenti

civili dello Stato il beneficio della proroga dell'età pensionabile

a settant'anni (già accordato agli insegnanti), al fine di

consentire loro l'incremento della base stipendiale pensionabile;

che ciò determinerebbe la violazione degli indicati parametri

costituzionali, per la palese ed ingiustificata disparità di

trattamento in danno dei sanitari delle uu.ss.ll. e, in particolare,

dei primari, i quali, oltre alla responsabilità organizzativa di una

complessa unità divisionale, svolgono anche una elevata funzione

didattica e di promozione di iniziative di ricerca scientifica;

che, inoltre - prosegue il remittente - l'art. 3 della legge n.

50 del 1991 ha ancor più accentuato la discriminazione a danno dei

primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, in quanto ha

elevato l'età pensionabile a settant'anni per i soli primari

collocati a riposo dopo detta data, senza neanche far salve le

situazioni per le quali esistevano giudizi pendenti;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta

infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che le medesime questioni sono state già dichiarate non

fondate, sotto tutti i profili, con sentenza n. 440 del 1991;

che in detta pronuncia si è in sintesi affermato che nel

vigente quadro normativo non è ravvisabile una regola generale, per

tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo al settantesimo

anno di età, bensì soltanto la sussistenza di deroghe a favore di

determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù del

discrezionale e non arbitrario apprezzamento delle ragioni di volta

in volta poste a loro fondamento, e che, d'altra parte, la garanzia

del conseguimento del massimo trattamento pensionistico non è

oggetto di tutela costituzionale come lo è, invece, quella del

raggiungimento del minimo pensionabile;

che detti principi sono stati costantemente ribaditi in

successive pronunce (cfr. sentt. nn. 491 del 1991, 374 del 1992, 459

e 460 del 1993; ordd. nn. 98, 170, 193, 212, 320, 349 e 362 del

1992);

che in ordine, poi, alla censura relativa all'art. 3 della legge

n. 50 del 1991, nella medesima sopra citata sentenza n. 440 del 1991

si è ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la

fissazione della data di entrata in vigore delle leggi, essendo,

peraltro, connaturale alla generalità delle medesime la demarcazione

temporale (cfr. anche ord. n. 397 del 1992);

che, non essendo dedotti, negli attuali giudizi, motivi nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati nelle richiamate decisioni,

le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19

febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del

personale medico dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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