Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 26 febbraio 1986 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma,

iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con

ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, "nei

limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non

consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del

P.M. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi

con istruzione formale", e ciò perché la Corte di cassazione

avrebbe "sempre affermato... l'assoluta insindacabilità da parte del

G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che - contrariamente a quanto asserito dal giudice a

quo - la scelta del rito formale da parte del pubblico ministero è

sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo

del conflitto di competenza (artt. 51 e 54 del codice di procedura

penale), al controllo della Corte di cassazione, controllo

preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se sussistano o

no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con

istruzione sommaria "in ogni caso in cui la prova appare evidente",

cioè - come precisa la costante interpretazione della stessa Corte

di cassazione - "in ogni caso in cui gli elementi probatori emergono

dagli atti con carattere di immediatezza e di veridicità, rendendo

così superflui ulteriori, particolari approfondimenti";

e che, non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare

conflitto di competenza, un sindacato sulla legittimità

costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo

conflitto sia stato risolto dalla Corte di cassazione, comporta la

prospettazione di una questione meramente eventuale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con

ordinanza del 26 febbraio 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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