Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di

Brindisi - Sezione distaccata di S. Vito dei Normanni, quattro, il 28

marzo 1992, l'altra, il 20 marzo 1992; di Avezzano, il 10 marzo 1992;

di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, il 3 aprile

1992; di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, il 6

febbraio 1992; di Roma, il 31 marzo 1992, nei procedimenti civili

vertenti tra Camposeo Romeo, ed altri, ed Ente Ferrovie dello Stato,

iscritte rispettivamente ai nn. 367, 368, 369, 370, 371, 383, 390,

420 e 430 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1992, le prime cinque, e nn. 30, 35, 36 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1992, le altre quattro;

Visto l'atto di costituzione di Colaiacomo Secondo, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Brindisi - Sezione distaccata di San

Vito dei Normanni, nel giudizio promosso da Camposeo Romeo nei

confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere il

riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24

dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato

anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza

in data 28 marzo 1992 (R.O. n. 367 del 1992), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, il quale ha disposto che i suddetti benefici

operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di

entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello

prestato successivamente;

che ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata creerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni che sono

uguali e non consentirebbe, per i soggetti esclusi dai benefici, una

compiuta rimozione dei pregiudizi determinati dal servizio militare

alla posizione di lavoro;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore

con altre quattro ordinanze di uguale contenuto emesse nella stessa

data (R.O. nn. 368/92, 369/92, 370/92, 371/92) nei procedimenti

promossi contro l'Ente Ferrovie rispettivamente da Valente Antonio,

Palmieri Antonio, D'Alessio Cosimo, Spagna Silvio;

che, in termini sostanzialmente analoghi, la questione è stata

sollevata anche dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 10 marzo

1992 (R.O. n. 383 del 1992); dal Pretore di Paola - Sezione

distaccata di Belvedere Marittima, con ordinanza del 3 aprile 1992

(R.O. n. 390 del 1992); dal Pretore di Salerno - Sezione distaccata

di Montecorvino Rovella, con ordinanza del 6 febbraio 1992, (R.O. n.

420 del 1992); dal Pretore di Roma con ordinanza del 31 marzo 1992

(R.O. n. 430 del 1992);

che in tutti i giudizi promossi con le sopra elencate ordinanze

è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per

l'inammissibilità della questione e, comunque, per la sua

infondatezza;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma con ordinanza del

31 marzo 1992 (R.O. n. 430 del 1992) si è costituito Colaiacomo

Secondo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata;

Considerato che la questione così riproposta è già stata

dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 455 del 1992 e

che, non essendo stati dedotti, con le ordinanze in epigrafe, nuovi

profili di censura, deve esserne dichiarata la manifesta

infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in

riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dai

Pretori di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, di

Avezzano, di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, di

Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, e di Roma, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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