Corte costituzionale

Ordinanza n. 487/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS,

iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana

Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza

del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella

parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese

industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere

l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di

avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e

contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente

per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22

della legge 30 aprile 1959, n. 153, non può essere superiore al

periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del

compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni

per le donne;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe

in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e

503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti

di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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