Corte costituzionale

Ordinanza n. 486/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 537/1993
  • art. 7legge 86/1988

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988,

n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia

previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,

nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale), promossi con ordinanze emesse

il 19 aprile 1994 dal Tribunale di Camerino, il 22 aprile 1994 dal

Pretore di Bari ed il 25 maggio 1994 dal Pretore di Gela,

rispettivamente iscritte ai nn. 324, 504 e 514 del registro ordinanze

1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e

38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Modesti Siro ed altro, di Di

Ciolla Antonio e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di tre distinti giudizi promossi da Angelo

Leoni e altri lavoratori agricoli occasionali contro l'INPS per

ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola

ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1,

del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio

1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dall'art. 1, comma 1, del

d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.

169, il Tribunale di Camerino, con ordinanza del 19 aprile 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui,

interpretando autenticamente l'art. 7, comma 4, del citato d.-l. n.

86 del 1988, esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al

trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione

dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art.

13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile

1974, n. 114;

che, ad avviso del giudice rimettente, non potendo i ricorrenti

giovarsi della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, le norme

impugnate violano gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia per

l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene

a costituire rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche

agricoli, sia perché mezzi adeguati alle esigenze di vita del

lavoratore non possono essere assicurati da un'indennità di importo

fisso, soggetta nel tempo all'erosione del potere d'acquisto della

moneta;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Bari con

ordinanza del 22 aprile 1994, e dal Pretore di Gela, con ordinanza

del 25 maggio 1994;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti i ricorrenti chiedendo la declaratoria di illegittimità

della norma denunziata;

che si è costituito pure l'INPS ed è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi introdotti dalle tre ordinanze, vertendo

sulla medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che, con sentenza n. 288 del 1994, questa Corte - in conseguenza

della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in

materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del

lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella

legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori

agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non

prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità

ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento

speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974,

n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 - ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma

impugnata, limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in

vigore del citato d.-l. n. 86 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica) - già dichiarato illegittimo in parte qua con

sentenza n. 288 del 1994, limitatamente al periodo successivo

all'entrata in vigore del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in

legge 20 maggio 1988, n. 160 - sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Camerino e

dai Pretori di Bari e di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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