Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18d.P.R. 488/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di

calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal

Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro

Angelina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 23 giugno

1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989 (R.O. n.

202 del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e

l'I.N.P.S. diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno

ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del

1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del

conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, esclude per i

lavoratori dipendenti che il requisito di contributivo, inesistente

al momento della domanda, possa essere raggiunto, successivamente,

alla data della conclusione del procedimento amministrativo;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori

(coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli,

artigiani e commercianti) per le quali è prevista la suddetta

possibilità;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 355

del 1989) la illegittimità costituzionale della norma ora censurata;

che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico,

sicché la questione ora sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

della assicurazione generale obbligatoria), in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena

con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 355 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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