Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989,

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 marzo 1990 dal Tribunale di

sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza relativi a

Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, iscritte ai nn. 403 e 404

del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due

ordinanze emesse il 23 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10

ottobre 1986, n. 663, a seguito delle modifiche apportate dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989, nella parte in

cui ammette all'affidamento in prova al servizio sociale il

condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione

della pena o per presofferta custodia cautelare;

che secondo il Tribunale, in base alla normativa denunziata, il

condannato in stato di libertà che non abbia nemmeno sofferto

custodia cautelare può formulare (sussistendo le altre condizioni)

istanza di affidamento in prova senza necessità di osservazione in

un istituto carcerario, laddove il condannato alla stessa pena che si

trovi in un istituto carcerario potrà proporre la stessa istanza

solo a seguito del periodo di osservazione carceraria, con disparità

di trattamento del tutto irragionevole ed in contrasto col principio

d'eguaglianza;

che per lo stesso Tribunale nell'ordinamento non v'è norma che

preveda un'osservazione della personalità del condannato durante la

libertà (a parte l'art. 47- bis della legge n. 663 relativo ai soli

tossicodipendenti o alcooldipendenti per i quali peraltro sia in atto

un programma terapeutico di recupero), di modo che l'affidamento in

prova si tradurrebbe in una vera e propria rinunzia dello Stato a

svolgere un ruolo attivo nella funzione rieducativa della pena;

che tanto la discriminazione quanto la violazione dell'art. 27

Cost. deriverebbero dalla sentenza n. 569 del 1989, con la quale la

Corte Costituzionale ha ammesso all'affidamento in prova al servizio

sociale il condannato, anche indipendentemente dalla detenzione per

espiazione di pena o per presofferta custodia cautelare.

Considerato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con

l'ordinanza n. 303 del 1990, non sussiste la lamentata lesione del

principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi

presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione

del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in

istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo

differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di

detenzione) in cui può versare il condannato al momento della

presentazione della domanda di affidamento in prova;

che non è irrazionale che il comportamento del condannato

ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti

tenuti in libertà;

che non risulta violato neppure l'art. 27 della Costituzione, in

quanto questa Corte recentemente ha sottolineato:

a) "la finalità rieducativa della pena potrebbe... essere

ostacolata proprio da una sottoposizione a regime carcerario del

condannato già in custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989);

b) "in una misura di trattamento extra carcerario la pur

imprescindibile valutazione della personalità può essere più

opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti

indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente

interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al

condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta

influenza criminogena dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del

1989);

che comunque le censure formulate nelle ordinanze di rimessione

sono, all'evidenza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla

Corte con la menzionata sentenza n. 569 del 1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di

legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente

attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del

merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema

risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, della

Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i

quali pongono il principio della non impugnabilità delle

declaratorie di illegittimità della Corte Costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è

soltanto quello di una sostanziale elusione della forza cogente ( ex

art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità

costituzionale;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della

legge 10 ottobre 1986, n. 663, come risultante a seguito della

sentenza n. 569 del 1989 della Corte Costituzionale, promossa dal

Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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