Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 65, comma 2, della legge della

regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),

modificato dall'art. 13 della legge della regione Friuli-Venezia

Giulia 14 luglio 1992, n. 19, promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1996 dal tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di

Beniamino De Marchi e Fernanda Moras, iscritta al n. 166 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 nel corso di

un procedimento penale per i reati di costruzione edilizia in

difformità dalla concessione e di prosecuzione dei lavori nonostante

l'ordine di sospensione intimato dal sindaco, il tribunale di

Pordenone, chiamato a pronunciarsi sul riesame del decreto di

sequestro preventivo di un fabbricato in corso di costruzione

disposto dal giudice per le indagini preliminari, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della

Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione

Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19

novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge

regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19;

che, secondo la disposizione denunciata, rientrano fra gli

interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla

demolizione e ricostruzione di singoli edifici;

che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione

sarebbe in contrasto con il principio di razionalità e

ragionevolezza, in quanto comprenderebbe nel concetto di

ristrutturazione edilizia ciò che è ontologicamente diverso, come

la demolizione e ricostruzione di un edificio, le quali non

conservano l'organismo edilizio originario ma lo trasformano in uno

completamente nuovo;

che la diversità di disciplina rispetto a quella prevista dalla

legge statale - che, definendo gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio esistente, non comprenderebbe tra gli interventi

di ristrutturazione edilizia la demolizione totale e ricostruzione

(art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457) - determina,

ad avviso del giudice rimettente, la lesione del principio di

eguaglianza, assoggettando ad un regime diverso la medesima

attività, e la violazione di principi fondamentali della

legislazione dello Stato in materia urbanistica (art. 31, lettera d),

della legge n. 457 del 1978), che costituiscono un limite per la

potestà legislativa regionale (artt. 116 della Costituzione e 4 e 5

dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);

che, inoltre, sarebbe violato il principio di riserva allo Stato

della potestà punitiva penale (art. 25 della Costituzione), giacché

la diversa qualificazione urbanistica della medesima condotta

determinerebbe un differente trattamento penale, dato che nel

territorio regionale non costituirebbe reato una condotta penalmente

sanzionata nel restante territorio dello Stato;

che la rilevanza della questione è motivata con la necessità di

verificare se la concessione edilizia rilasciata per la

ristrutturazione edilizia consenta anche la demolizione e

ricostruzione dell'edificio;

che l'ordinanza di rimessione precisa che il sequestro

dell'immobile era stato disposto dal giudice per le indagini

preliminari sia perché l'attività edilizia era stata realizzata in

difformità da quanto previsto dalla concessione edilizia, sia

perché gli indagati non avevano osservato l'ordine di sospensione

dei lavori intimato dal sindaco;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la regione

Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e, in subordine, infondata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

riguarda l'inclusione, prevista dalla disposizione regionale

denunciata, della demolizione e ricostruzione di singoli edifici

nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, i quali

invece, secondo i principi della legge statale, resterebbero esclusi

da tale tipo di interventi di recupero del patrimonio edilizio

esistente;

che dall'ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati,

quali sono riscontrabili nel relativo fascicolo, risulta che il

decreto di sequestro preventivo dell'immobile, sul quale il giudice

rimettente è chiamato a pronunciarsi, è stato adottato, tra

l'altro, perché la costruzione era stata realizzata in difformità

da quanto previsto dalla concessione edilizia, sicché non rileva nel

giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori

fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione

possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione

dell'edificio;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente inammissibile per irrilevanza (da ultimo, ordinanza n.

191 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge

regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),

modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia

14 luglio 1992, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della

Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale

di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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