Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1974

Altra decisione · depositata il 27/02/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), e delle successive leggi di proroga

del regime vincolistico delle locazioni, promosso con ordinanza emessa

il 22 luglio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente

tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma e

Mugnai Bruno, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1

dicembre 1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della

provincia di Roma;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Giuliano Bertuccelli, per l'Istituto case popolari di

Roma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Roma il 22 luglio

1971 nel corso di un procedimento civile tra lo IACP di Roma ed il sig.

Mugnai Bruno è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47

della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante "Disposizione per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e di tutte le successive

norme di proroga del regime vincolistico delle locazioni, fino a quella

contenuta nell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito

con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, limitatamente alla mancata

previsione da parte delle disposizioni anzidette della proroga della

durata dei rapporti intercorrenti tra gli IACP ed i loro inquilini.

Considerato che la questione come sopra indicata muove da

un'interpretazione largamente seguita in giurisprudenza, cui

l'ordinanza mostra di aderire a sua volta, stando alla quale i rapporti

tra gli IACP ed i loro inquilini sarebbero sottratti al regime

vincolistico delle locazioni urbane;

che tale interpretazione si fonda essenzialmente sull'art. 47

della legge 23 maggio 1950, n. 253, che, nel suo primo comma, riservava

ad apposita legge, da emanarsi, la disciplina (tra l'altro) degli

anzidetti rapporti, ai quali frattanto, nel secondo comma, estendeva le

sole disposizioni sugli sfratti contenute nel Cap. V della legge

medesima e nella legislazione successiva;

che, dopo l'ordinanza di rimessione, il d.P.R. 30 dicembre 1972, n.

1035, è intervenuto a dettare una organica disciplina dell'intera

materia delle assegnazioni in locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, delle ipotesi di decadenza dalle Stesse nonché

di loro annullamento e revoca, per il venir meno nell'inquilino dei

requisiti, accentuando gli aspetti pubblicistici delle precedenti

disposizioni del t.u. r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, della legge 16

maggio 1956, n. 503, e del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, in ordine ai

mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui gli IACP

possono valersi per l'assolvimento dei loro compiti;

che il d.P.R. n. 1035 del 1972 potrebbe indurre a una diversa

valutazione dei rapporti tra la legislazione vincolistica di diritto

privato - la cui ritenuta inapplicabilità ai rapporti con gli IACP

forma oggetto della proposta questione di legittimità costituzionale -

e la speciale legislazione concernente l'edilizia residenziale pubblica

anch'essa anteriormente in vigore, con particolare riguardo agli

Istituti in parola;

che si rende pertanto necessario che il giudice a quo riesamini la

rilevanza della questione alla stregua della disciplina sopravvenuta e

dei riflessi interpretativi della stessa su quella anteriore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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