Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/1992

Altra decisione · depositata il 22/12/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, sesto comma,

della legge 7 agosto 1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria

generale dello Stato) e della legge 24 maggio 1989, n. 193

(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e

disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con

ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Michele Vitale contro

il Ministero del tesoro, iscritta al n. 332 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 febbraio 1990 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 5 giugno 1992) il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto

1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato),

nella parte in cui non dispone che i benefici ivi contemplati abbiano

decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972, così come

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972,

n. 319, e comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva, e

conseguentemente nella parte in cui esclude dai benefici medesimi i

dipendenti della Ragioneria generale dello Stato che, in possesso

degli ulteriori requisiti, siano già transitati nella carriera

direttiva alla data di entrata in vigore della legge impugnata; b)

della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica

dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.

853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e

di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione

finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

1985, n. 17), nel suo complesso e specificamente nella parte in cui,

nel porre norme interpretative (e/o integrative) dell'art. 4, comma

14- bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con

modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non ha provveduto

nel medesimo senso ad interpretare ed integrare l'art. 8, sesto

comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, in favore dei dipendenti

della Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto indicato sub

a);

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rinvio delle

questioni al giudice remittente per il riesame della rilevanza,

osservando che successivamente alla emanazione dell'ordinanza è

stata pubblicata la legge 4 agosto 1990, n. 238, che ha interpretato

e integrato, in senso favorevole al ricorrente nel giudizio a quo,

l'art. 8, sesto comma, della legge impugnata;

Considerato che in effetti il primo comma dell'art. 1 della legge

4 agosto 1990, n. 238, dispone che i benefici di cui all'art. 8,

sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, abbiano decorrenza

agli effetti giuridici dal 1° luglio 1972;

che il quarto comma dello stesso articolo conseguentemente dà

facoltà agli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie

provinciali dello Stato che siano transitati, quali vincitori di

concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Tesoro, di

presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge

istanza per fruire dei benefici contemplati dalla norma;

che le nuove disposizioni, entrate in vigore successivamente

alla emanazione della ordinanza di rimessione, afferiscono

direttamente alla materia del giudizio, di modo che il giudice a quo

deve ex-novo pronunciarsi sulla rilevanza delle questioni sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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