Corte costituzionale

Ordinanza n. 476/2000

Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.

20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione

dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,

l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti

produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché

per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti

produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo

1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il

26 febbraio 1999, depositato in cancelleria il 5 marzo 1999 ed

iscritto al n. 10 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso notificato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato il

26 febbraio 1999 e depositato in cancelleria il 5 marzo 1999, la

Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

del Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo l'annullamento

del regolamento, approvato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,

recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione

per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la

riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere

interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree

destinate agli insediamenti produttivi;

che la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 3,

115, 117 e 118 della Costituzione, ritiene che il regolamento

impugnato abbia invaso sfere di competenza delegate alle regioni,

imponendo la sostanziale estromissione delle stesse nel procedimento

di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente

infondato;

che, successivamente, con atto depositato nella cancelleria

della Corte il 24 novembre 1999, la Regione Lazio ha rinunciato al

ricorso, affermando di non avervi più interesse perché la

conferenza unificata Stato-Regioni aveva nel frattempo riconosciuto

la partecipazione obbligatoria delle regioni alla approvazione delle

varianti urbanistiche;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la

rinuncia, aderendo all'istanza della regione.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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