Corte costituzionale

Ordinanza n. 476/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre

1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra

Diani Raffaello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 160 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Diani

Raffaello nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli

dalla Gestione speciale commercianti e fruita cumulativamente con la

pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, il Pretore di Grosseto, con ordinanza in data 9

dicembre 1988 (R.O. n. 160 del 1989), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione suddetta

della pensione di riversibilità erogata dalla menzionata gestione

speciale a chi sia già titolare di pensione di invalidità a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del

cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1086 del 1988, ha

già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata

nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale

commercianti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., fra i quali è

da ricomprendere anche il ricorrente nel giudizio a quo, titolare

appunto di pensione diretta di invalidità a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per

essere già stata la norma censurata espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti

attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Grosseto con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarata

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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