Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1994

Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con

ordinanza emessa il 17 marzo 1994 dal Tribunale di sorveglianza di

Bari nel procedimento di sorveglianza relativo a Colaprico Claudio,

iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come

sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

nella parte in cui non consente di ammettere ad una misura

alternativa alla detenzione il condannato per uno dei reati

considerati dal primo comma del medesimo articolo, commesso in data

precedente all'entrata in vigore della previsione normativa in

questione, che non abbia collaborato con la giustizia a norma

dell'art. 58- ter ord. pen.;

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe con

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che la "ratio di

garanzia sottesa al principio costituzionale di irretroattività

delle norme che disciplinano la punizione ( ..) di un soggetto

riconosciuto autore di un reato", impedirebbe allo Stato di

"deteriorare la condizione giuridica di determinati condannati,

individuati cioè post factum";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che il procedimento a quo concerne l'applicabilità

dell'affidamento in prova al servizio sociale di un condannato alla

pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto previsto

dall'art. 416- bis cod. pen.;

che, secondo quanto dedotto dal giudice a quo, l'istante ha

intrapreso un'onesta e apprezzata attività lavorativa e non mantiene

più contatti con la criminalità organizzata;

che questa Corte, con sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito

dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma, (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale)

possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata

partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di

condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,

sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in

maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata;

che, tenuto conto sia della accertata rottura dei collegamenti

del condannato con la criminalità organizzata sia della entità

della pena al medesimo inflitta, non è da escludere l'incidenza

della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice

remittente;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli

atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro

normativo, valuti se la questione da esso sollevata sia tuttora

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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