Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 154/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,

decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia

di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie

ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11

luglio 1986, n. 341, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990

dal T.A.R. dell'Umbria sul ricorso proposto da Saetta Carmelo ed

altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro,

iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento di costituzione di Saetta Carmelo ed

altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dirigenti

superiori, primi dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento del

personale amministrativo non docente dell'Università di Perugia e

dell'Università per stranieri di Perugia, per l'accertamento del

loro diritto a percepire un trattamento economico adeguato a quello

dei docenti universitari a tempo pieno inquadrati nella ultima classe

di stipendio, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con

ordinanza del 17 gennaio 1990, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154,

convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1986, n. 341, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui

determina un trattamento economico differenziato tra docenti e non

docenti;

che il giudice a quo ha rilevato che tale differenza retributiva

si porrebbe in contrasto con il criterio della equivalenza di

trattamento economico tra le due categorie di personale, desumibile

dai principi affermati nella sentenza n. 219 del 1975 di questa

Corte, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di talune

norme nella parte in cui non estendevano ai professori universitari

il trattamento retributivo allora stabilito per il personale

amministrativo dei ruoli della dirigenza, considerò espressamente la

"linea di tendenza" della legislazione alla equiparazione, ai fini

economici, delle due categorie che negli anni si era venuta

consolidando;

che si sono costituite in giudizio le parti private, aderendo

alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio e precisando

che il principio di equiparazione tra il trattamento economico

apicale dei professori universitari (comprensivo anche dell'assegno

aggiuntivo previsto per l'impegno universitario a tempo pieno

dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 e successive modifiche) e

quello dei dirigenti statali - equiparazione che necessariamente si

riflette in misura percentuale anche nelle qualifiche inferiori, in

quanto agganciate a quelle apicali - sarebbe stato ribadito, dopo

l'intervento della Corte costituzionale, dall'art. 12, primo comma,

lett. o) della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, dall'art. 36,

ottavo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382 e dall'art.

72, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

eccependo in primo luogo la irrilevanza delle proposte questioni e

chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondate, poiché il

riconoscimento dell'assegno aggiuntivo ai soli professori

universitari a tempo pieno - causa, appunto, della denunciata

differenza retributiva - corrisponde ad una razionale e insindacabile

scelta discrezionale del legislatore, sì che non può ritenersi

violato né il principio di uguaglianza né il principio della

proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che un

vantaggio accordato ad una categoria non sia esteso ad altra

categoria ben differenziata.

Considerato che in via preliminare l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza delle questioni - formulata dalla difesa dello Stato

sotto il profilo che il principio perequativo addotto dal giudice a

quo, operando solamente tra i docenti universitari e i dirigenti in

posizione apicale, non potrebbe comunque essere invocato da personale

dirigenziale e direttivo di qualifica inferiore a quella di dirigente

generale di livello A, quali sono i ricorrenti - deve essere

disattesa, poiché essa prospetta un profilo che attiene proprio alla

fondatezza della questioni proposte, che consistono appunto nello

stabilire se l'asserito collegamento tra i trattamenti retributivi

delle qualifiche apicali debba avere positivi riflessi per le

qualifiche inferiori;

che, nel merito, le questioni di legittimità costituzionale

sono state sollevate nel presupposto che dai principi affermati nella

sent. n. 219 del 1975 di questa Corte dovrebbe trarsi, come

conseguenza logica e necessitata, la conclusione per la quale la

equiparazione retributiva, in quella sede dichiarata, dei docenti

delle Università ai più alti funzionari delle Amministrazioni dello

Stato imporrebbe che i trattamenti economici delle due categorie di

personale pubblico debbano nel tempo mantenersi ad un eguale livello;

che a tale riguardo deve essere innanzi tutto sottolineato che

nella ricordata sentenza n. 219 del 1975 si affermò l'esigenza che,

fino a quando non si fosse provveduto ad emanare un'apposita

normativa che regolasse ex professo il trattamento economico dei

professori universitari, questo dovesse continuare ad essere

agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era

in precedenza uniformato, e non viceversa;

che, in ogni caso, va ricordato che, dopo la citata sentenza che

ha comunque riconosciuto "la discrezionalità del legislatore di

differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente

retribuite", sia pur a seguito di un "nuovo giudizio di valore" sulla

permanenza della evidenziata linea di tendenza all'equiparazione,

ricavabile dalla legislazione vigente, e quindi sul presupposto del

superamento delle premesse che avevano giustificato l'affermazione di

quel principio - questa Corte, nella successiva sentenza n. 1019 del

1988, ha ulteriormente precisato che il "nuovo giudizio di valore"

era appunto intervenuto con la legge n. 28 del 1980, di delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e con il

d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, essendosi con tali

interventi normativi operata "una completa trasformazione del

precedente assetto dei ruoli dei docenti con una disciplina

innovativa" che ha riguardato diversi profili e che ha, in

particolare, introdotto "un assetto retributivo a regime dei

professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da

quello dei dirigenti dello Stato";

che, pertanto, per le considerazioni svolte, deve escludersi

l'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della

Costituzione, non essendo comunque equiparabili le due categorie di

personale, e con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi invocare

il principio della parità retributiva in presenza di funzioni

diversificate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate)

convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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