Corte costituzionale

Ordinanza n. 473/1991

Altra decisione · depositata il 19/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale

di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il

triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed

altre misure), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal

Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gottardi

Giuseppe ed Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, iscritta

al n. 379 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di costituzione di Gottardi Giuseppe nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, quale giudice del lavoro, con

ordinanza del 31 gennaio 1990 (r.o. n. 379/91) pervenuta a questa

Corte il 17 maggio 1991, ha sollevato, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, che prevede

l'anticipato collocamento in quiescenza di quei dipendenti di aziende

esercenti pubblici servizi di trasporto che siano stati dichiarati,

entro il 20 giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie

della qualifica di provenienza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

che si è costituito il lavoratore interessato prospettando una

diversa interpretazione della norma impugnata e chiedendo, in

subordine, l'accoglimento della denunzia di incostituzionalità;

Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione è stata

pronunziata da questa Corte la sentenza n. 60 dell'8 febbraio 1991,

che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, nella parte in cui non

esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati

inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di

provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni

equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati

inidonei;

Ritenuto che la dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente

all'ordinanza di rimessione e della quale il giudice a quo non ha

quindi potuto tener conto, rende necessaria una decisione di

restituzione degli atti, affinché l'ufficio rimettente accerti, alla

stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia, giudice

del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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