Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e

163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19

giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rombi

Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mauro Mellini e Roberto Lorenzini per Rombi

Gennaro e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 giugno 1995 (r.o. 529 del 1995),

il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare

di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e

terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del

codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché

al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in

cui prevede "che, a fronte della concessione di ufficio della

sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero

(dalla prestazione del servizio militare di leva) consegua soltanto

all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato";

che la questione è stata sollevata nel corso di un processo

penale a carico di persona precedentemente condannata alla pena di

cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione

condizionale della stessa, per il reato di "rifiuto" totale del

servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso

delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa

disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della

prima sentenza ma prima del decorso del periodo di sospensione

condizionale;

che il giudice rimettente - respinte come manifestamente

infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità,

prospettate dalla difesa dell'imputato - ha investito questa Corte

della questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in

relazione all'ipotesi di nuovo processo per il reato di cui all'art.

8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di precedente

condanna per il medesimo reato, con pena condizionalmente sospesa

senza che vi sia stata a tal fine richiesta dell'imputato;

che in relazione alla specifica eventualità da ultimo indicata,

si sostiene nell'ordinanza che - qualora la persona che rifiuta il

servizio militare perseveri nel suo atteggiamento - la sospensione

condizionale si traduce in un danno per il condannato, non

riconducibile alla sua condotta: danno consistente in ciò, che

l'esonero dalla prestazione del servizio militare (previsto dall'art.

8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 come conseguenza

dell'espiazione della pena inflitta con la sentenza di condanna per

il rifiuto del servizio militare), a causa della sospensione della

pena, non potrebbe operare in conseguenza della condanna per il primo

rifiuto, ma solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che,

irrogando una nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca

del beneficio precedentemente concesso;

che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8,

terzo comma, per evitare la "spirale delle condanne", conseguirebbe

contraddittoriamente dopo più sentenze di condanna aventi, come

effetto, il cumulo delle pene;

che tale disciplina dell'esonero dalla prestazione del servizio

militare di leva, in relazione alla specifica ipotesi dedotta, è

censurata dal giudice a quo per violazione a) dell'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto essa

presupporrebbe, ai fini dell'esonero, un'ulteriore condanna e un

ulteriore prolungamento della pena - rispetto al caso in cui il

beneficio della sospensione condizionale non fosse concesso -,

nonché b) degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto il prolungamento della pena necessario ai fini dell'esonero

sarebbe ingiustificato anche dal punto di vista della finalità

rieducativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

che si è costituita in giudizio la parte privata, Gennaro Rombi,

il cui patrocinio, nell'atto di costituzione, sviluppando

argomentazioni già svolte nel giudizio principale - ma non recepite

nella prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha variamente

indicato possibilità interpretative della normativa in vigore tali

da condurre all'impossibilità di una ripetizione di processi e di

condanne per lo stesso titolo di reato in argomento, concludendo

pertanto, in via principale, per l'irrilevanza della questione - in

quanto già risolta, nel senso detto, nell'affermata irripetibilità

del reato - e, solo in via subordinata, per l'incostituzionalità

della disciplina impugnata in quanto consente l'accennata

ripetizione;

che nel corso del riferito giudizio di costituzionalità questa

Corte, con ordinanza n. 183 del 27 maggio 1996 (r.o. 614 del 1996),

ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della

legge n. 772 del 1972, nella parte in cui consente la ripetuta

sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto, già

condannato per il reato di rifiuto del servizio militare ivi

previsto, e che persista nel rifiuto, in riferimento agli artt. 2, 3,

19 e 21 della Costituzione;

che all'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 l'Avvocatura dello

Stato e il patrocinio della parte privata hanno insistito nelle

rispettive conclusioni;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla questione

pregiudiziale sollevata dinanzi a se stessa, ricordata in narrativa,

con sentenza n. 43 del 1997, depositata in pari data, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma,

della citata legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non esclude la

possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori

dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla suddetta legge,

rifiuta in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di

leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge;

che con la pronuncia di illegittimità costituzionale ora

richiamata è stata espunta in radice dall'ordinamento la norma che

rende possibile irrogare ulteriori condanne e pene per un fatto di

reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972, quando, per un motivo previsto

dall'ordinamento, l'espiazione totale o parziale della pena

precedentemente inflitta per il medesimo reato di rifiuto non abbia

avuto luogo;

che l'anzidetta declaratoria di incostituzionalità, facendo

venir meno la previsione denunciata di incostituzionalità dal

giudice penale militare, rende manifestamente inammissibile la

questione sollevata dallo stesso giudice (v., da ultimo, ordinanza n.

142 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8,

secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme

per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti

del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari