Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del

lavoro e per favorire l'occupazione) e dell'art. 22 della legge 30

aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 23 ottobre 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da

Bernardino Giannetti contro la Direzione provinciale del Tesoro di

Frosinone, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 23 ottobre 1992 -

emessa nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente

collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, al quale era stata

richiesta la restituzione dei ratei di pensione percetti, in quanto

dopo la cessazione dal servizio per dimissioni aveva prestato

attività lavorativa retribuita presso il C.N.R. - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29

gennaio 1983, n. 17 (nel testo sostituito dalla legge di conversione

25 marzo 1983, n. 79), nonché dell'art. 22, comma settimo, della

legge 30 aprile 1969, n. 153;

che a norma dell'art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, nel

testo sostituito dalla citata legge di conversione, ai soggetti che

vengano collocati anticipatamente in pensione su loro domanda, si

applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone al comma settimo, che

la pensione non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in

costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;

che, secondo il giudice a quo, tali norme sarebbero illegittime

in base ai principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 566

del 1989, nn. 204 e 232 del 1992, secondo i quali la riduzione o

sospensione del trattamento di quiescenza può essere giustificata ed

essere compatibile con il principio stabilito dall'art. 36, primo

comma, della Costituzione, soltanto se correlata ad una retribuzione

della nuova attività tale da giustificarla;

Considerato che nel giudizio a quo non deve essere applicato

l'art. 22, settimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - il

quale regola fattispecie diverse (pensioni erogate agl'iscritti alle

assicurazioni obbligatorie all'invalidità, vecchiaia e superstiti

dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e

torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani

e degli esercenti attività commerciali) - da quella all'esame del

giudice remittente, ma unicamente l'art. 10, ultimo comma, del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo di cui alla legge di

conversione n. 79 del 1983, il quale ha recepito, con il rinvio

recettizio operato, il contenuto normativo del suddetto art. 22,

settimo comma, della legge n. 153 del 1969;

che, pertanto, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

che, quanto all'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge n. 17

del 1983, nel testo di cui alla legge n. 79 del 1983, questa Corte ha

già dichiarato, con sentenza n. 576 del 1989, non fondata questione

di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata dal giudice

a quo;

che, rispetto a questo precedente specifico, a diversa soluzione

non inducono le considerazioni formulate nell'ordinanza di

remissione, tenuto conto che l'impugnato art. 10 si riferisce a

pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di

particolare favore; che il divieto di cumulo da esso istituito (come

ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei Conti), opera solo

per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore; che esso

è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del

trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto

di lavoro alle dipendenze di terzi;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29

gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro

e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 maggio

1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del

costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari