Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti

ordinanze:

ordinanze 30 aprile 1959 del Tribunale di Brescia emesse nei

procedimenti civili vertenti tra Faroni Angelo, Mingardi Felice e l'I.

N. P. S., iscritte rispettivamente ai nn. 83 ed 84 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1

agosto 1959;

ordinanza 12 maggio 1959 emessa dal Tribunale di Massa nel

procedimento civile vertente tra Calistri Filippo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1 agosto 1959; ordinanze 9 luglio 1959

del Tribunale di Brescia emesse nei procedimenti civili vertenti tra

Antonini Biagio, Maestrini Pietro, Maroni Battista, Pellegrino Antonio,

Faustinelli Emilia, Toretti Simone e l'I.N.P.S., iscritte

rispettivamente ai nn. 96, 97, 98, 99, 100, 101 del Registro ordinanze

1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 3 ottobre 1959;

ordinanza 7 ottobre 1959 del Tribunale di Brescia, emessa nel

procedimento civile vertente tra Barbiroli Ida e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 121 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 295 del 5 dicembre 1959;

ordinanza 31 dicembre 1959 del Tribunale di Reggio Emilia, emessa

nel procedimento civile vertente tra Iotti Alfredo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1960.

Ritenuto che, nel corso di vari procedimenti civili pendenti avanti

ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio Emilia tra alcuni lavoratori e

l'I.N.P.S. per il pagamento dell'indennità di disoccupazione di cui

all'art. 73 e seguenti del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive

modifiche, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che

sancisce l'incompatibilità della indennità stessa con qualsiasi

trattamento pensionistico, tranne il caso che si tratti di pensione di

guerra;

che la decisione di tale questione è stata rimessa alla Corte, con

le sopra indicate ordinanze del Tribunale di Brescia, sotto il duplice

profilo della violazione del limite di tempo di cinque anni fissato

dalla legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, concernente il

riordinamento della materia previdenziale, ed in forza della quale è

stato emesso il decreto delegato contenente la disposizione impugnata,

nonché della violazione del limite sostanziale fissato dalla stessa

legge all'attività legislativa del Governo, per essere la sancita

incompatibilità, di cui alla disposizione stessa, in contrasto coi

criteri stabiliti al riguardo dalla legge delega;

che nelle altre ordinanze sopra indicate, la questione di

legittimità costituzionale è stata proposta sotto il solo aspetto

della violazione sostanziale dei limiti della delega;

che in tutti i giudizi promossi con le ordinanze del Tribunale di

Brescia si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mentre

l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati M. Aureli, M.

Pizzicannella, G. Nardone e P. Pierini, si è costituito in tutti i

giudizi stessi, tranne quello concernente la Barbiroli;

che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Massa si

è costituito il solo I.N.P.S., rappresentato e difeso dai predetti

avvocati, ed in quello promosso con ordinanza del Tribunale di Reggio

Emilia si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli stessi avvocati sopra

nominati, e la parte privata, rappresentata e difesa dall'avv. V.

Crisafulli e dall'avv. F. Agostini;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 34 del 24 maggio

1960 ha già deciso le questioni così come prospettate nelle ordinanze

di cui si tratta, dichiarando infondata quella concernente la pretesa

violazione del limite temporale posto dall'art. 37 della legge delega 4

aprile 1952, n. 218, e dichiarando la illegittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella

parte in cui stabilisce l'incompatibilità fra la indennità di

disoccupazione ed un trattamento di pensione;

che non sono state addotte né sussistono ragioni per modificare

tale pronunzia;

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate, la prima perché già negativamente risolta,

e la seconda perché la norma impugnata, già dichiarata

costituzionalmente illegittima, ha cessato di avere efficacia ai sensi

dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio

Emilia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Cosulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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