Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1997

Altra decisione · depositata il 30/12/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Palermo nei confronti

del Senato della Repubblica a seguito della delibera con la quale il

Senato della Repubblica in data 20 settembre 1995 ha dichiarato

l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine

Mancuso; conflitto promosso con ricorso depositato il 23 giugno 1997

ed iscritto al n. 78 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di una trasmissione televisiva andata in

onda il 12 maggio 1993, Carmine Mancuso, senatore nella XII

legislatura, pronunciava nei confronti del questore dott. Bruno

Contrada delle espressioni ritenute gravemente diffamatorie

dall'interessato, che perciò sporgeva querela;

che, con ordinanza del 10 maggio 1994, il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Palermo dichiarava manifestamente

infondata l'eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma,

della Costituzione, e, conseguentemente, ordinava la restituzione

degli atti al pubblico ministero;

che, con lettera in data 25 novembre 1994, il presidente del

tribunale di Palermo provvedeva a trasmettere copia della predetta

ordinanza al presidente del Senato della Repubblica, ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 9 novembre 1994, n. 627, all'epoca

vigente;

che, intervenuta una nuova disciplina (d.-l. 13 marzo 1995, n.

69, poi reiterato da successivi decreti-legge, tutti, peraltro, non

convertiti), la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

del Senato deliberava di richiedere copia degli atti del procedimento

penale de quo;

che, con deliberazione adottata nella seduta del 20 settembre

1995, l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta di

dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso;

che, con ordinanza del 16 ottobre 1995, il tribunale di Palermo -

premesso che l'art. 68, primo comma, della Costituzione configura una

condizione di punibilità, e non, come il secondo comma, di

procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato

disposto degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., i quali non

contemplano, tra le ipotesi di proscioglimento, prima del

dibattimento, la non punibilità dell'imputato - disponeva di

"procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela

l'eventuale interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale

estraneità ai fatti di reato";

che, a seguito di tale provvedimento, il Senato sollevava

conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Palermo;

che questa Corte, con sentenza n. 129 del 1996, ha dichiarato che

non spettava al predetto tribunale disporre la celebrazione del

dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore

Mancuso, annullandone, pertanto, la citata ordinanza del 16 ottobre

1995;

che, con successiva ordinanza, emessa in data 13 maggio 1997, lo

stesso tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

del Senato della Repubblica in relazione alla predetta deliberazione

del 20 settembre 1995, con la quale quest'ultimo ha dichiarato

insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Mancuso;

che il tribunale di Palermo ritiene che il Senato non abbia fatto

corretto uso del proprio potere, in quanto il comportamento

addebitato all'imputato nel processo de quo non sarebbe rientrato

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, "attenendo, al contrario,

a vicende personali dello stesso senatore ed ai rapporti tra

quest'ultimo, il proprio genitore ed il querelante";

che, pertanto, ad avviso del predetto tribunale, il Senato della

Repubblica, con la deliberazione di cui si tratta, avrebbe

illegittimamente compresso i poteri ad esso attribuiti dalla legge;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, è chiamata a

deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione;

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata

dal tribunale di Palermo per proporre il ricorso di cui all'art. 37

della legge n. 87 del 1953, deve ritenersi idonea per una valida

instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa

Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 325 del 1997 e 339 del 1996);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di

Palermo a sollevare conflitto secondo il costante insegnamento di

questa Corte, tenuto conto della posizione dei singoli organi

giurisdizionali, che svolgono le loro funzioni in posizione di piena

indipendenza costituzionalmente garantita (cfr., tra le altre,

ordinanze nn. 325 del 1997; 6, 269 e 339 del 1996; sentenze nn. 265

del 1997, 129 del 1996);

che, parimenti, il Senato della Repubblica è legittimato ad

essere parte del presente conflitto, quale organo competente a

dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine

all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione

(cfr., tra le altre, ordinanze n. 325 del 1997, nn. 6 e 339 del 1996;

sentenze nn. 265 del 1997, 129 del 1996);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

ricorrente lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente

garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i

suoi poteri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di

Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in

epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Palermo, ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo

Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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