Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7- bis del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di

asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il

31 gennaio 1995 dal Pretore di Trento, il 24 e il 28 giugno 1994 dal

Pretore di Varese e il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Tortona,

rispettivamente iscritte ai nn. 314, 397, 398 e 400 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica

nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 31 gennaio 1995, il Pretore di

Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7- bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n.

187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, limitatamente alla

parte (del comma 1) in cui detto articolo punisce con la reclusione

da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che "non si adopera per

ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il

rilascio del documento di viaggio occorrente", in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Tortona,

con ordinanza del 31 gennaio 1995, in riferimento al solo art. 25,

secondo comma, della Costituzione;

che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 e del 28

giugno 1994 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1995), il Pretore

di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 7- bis citato, nonché dell'art. 7 del richiamato

decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990,

in quanto recante statuizioni rispetto alle quali l'art. 7- bis

assumerebbe veste sanzionatoria, in riferimento agli artt. 2, 24,

primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo

comma, della Costituzione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe

e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal

richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,

nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni

lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non

si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o

consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente;

che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la suddetta

norma denunziata, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 265 del 1995); e

che analoga declaratoria deve essere adottata in ordine alla

questione riferita all'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989,

convertito dalla legge n. 39 del 1990 (r.o. nn. 397 e 398 del 1995)

giacché, una volta venuta meno la ripetuta previsione

incriminatrice, la collegata censura perde autonomo rilievo, né

l'art. 7 in argomento reca comunque norme delle quali il giudice -

penale - a quo debba fare applicazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7- bis,

comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevate, in

riferimento agli artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25,

secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Trento, dal Pretore di Varese e dal Pretore di Tortona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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