Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con

ordinanze emesse il 10 maggio ed il 7 marzo 1993 dal Pretore di

Venezia, il 15 giugno 1993 dal Pretore di Siracusa, il 19 aprile 1993

dal Pretore di Venezia ed il 16 luglio 1993 dal Pretore di Siracusa,

rispettivamente iscritte ai nn. 451, 452, 459, 612 e 622 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze,

emesse il 10 maggio, il 7 marzo ed il 19 aprile 1993) e di Siracusa

(con due ordinanze, del 15 giugno e del 16 luglio 1993), in

altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita

locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e

con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due

anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del

canone;

che il Pretore di Venezia, invocando come parametro l'art. 42

della Costituzione, dubita che la disposizione legislativa censurata

comprima in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non solo

sacrificando unilateralmente il locatore, ma anche impedendo una

valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e

personali;

che il Pretore di Siracusa prospetta, in riferimento agli artt.

24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,

l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui

non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far

valere) il diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del

contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso

abitativo proprio;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di

Venezia con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1993 (R.O. n. 612 del

1993), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per il rigetto delle questioni;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,

relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti

e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della proroga delle

locazioni stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.

333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992,

hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con

sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facoltà di

godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga

biennale delle locazioni non contrastante con l'art. 42 della

Costituzione. Difatti la disposizione censurata è inserita nel

contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale

transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo

parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera

negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una

protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a

configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma

risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un

periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto

a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo

sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio

della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni

abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata,

consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando

ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste

dalla legge. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio

dell'immobile, individuabili all'interno del sistema con gli ordinari

criteri di interpretazione, non sono disciplinati dalla disposizione

in questione, la quale concerne esclusivamente i profili sostanziali

e non può essere pertanto sindacata sotto il profilo della

violazione del diritto alla tutela giurisdizionale;

che le questioni sollevate con le menzionate ordinanze di

rimessione, emesse tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, non

prospettano profili o argomenti nuovi e devono essere quindi

dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n. 354 e 394 del

1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai

Pretori di Venezia e Siracusa, in riferimento agli artt. 24 e 42

della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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