Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/1988

Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 16legge 34/1980
  • art. 2legge 34/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 della

legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34 (Modifiche

all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia

abitativa agevolata) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1983 dal Consiglio di Stato -

Adunanza Plenaria - sui ricorsi riuniti proposti da Hauser Josef ed

altri contro la Provincia di Bolzano ed altro, iscritta al n. 921 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato -

Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Savio Paolo ed

altri contro la Provincia Autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al

n. 771 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno

1986;

Visti gli atti di costituzione di Hauser Josef ed altri, di Savio

Paolo ed altra e della Provincia di Bolzano ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Sergio Dragogna per Hauser Josef ed altri e

Savio Paolo ed altra e l'avvocato Mario Barbato per la Provincia di

Bolzano ed altro;

Ritenuto che il Consiglio di Stato (Ad. plen.), con ordinanza

emessa il primo settembre 1983, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge

della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, nella parte in

cui, modificando e sostituendo l'art. 16, comma quinto,

dell'ordinamento urbanistico provinciale (approvato con decreto del

Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), prevede

che il termine decennale per l'espropriazione, decorrente

dall'approvazione del piano urbanistico comunale, deve intendersi

rispettato, oltreché nell'ipotesi di intervenuta acquisizione delle

aree, anche "qualora... sia stato emesso il decreto del Presidente

della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o

divisione materiale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20

agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni", per violazione degli

artt. 3 e 42 della Costituzione;

che, con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della

detta legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, il

quale prevede l'applicazione della norma dell'art. 2 anche quando il

decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale è

stato emesso prima della entrata in vigore della legge stessa, per

violazione del princìpio generale dell'ordinamento (artt. 4 e 8

dello Statuto speciale per il T.A.A.) di irretroattività delle

leggi;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Consiglio di

Stato (IV sez.) con ordinanza emessa il 24 giugno 1984;

che si sono costituiti, con unico atto, la provincia di Bolzano

ed il Comune di Silandro, deducendo l'infondatezza delle questioni

proposte e rilevando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate

con la legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;

che si sono costituite anche le parti private nei giudizi

innanzi al Consiglio di Stato (Hauser e Jagmeister, nel primo

giudizio; Savio e Ladurner, nel secondo), svolgendo argomentazioni a

sostegno della fondatezza delle questioni proposte;

Considerato che, stante l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che, successivamente all'emissione della prima ordinanza di

rimessione ed anteriormente all'emissione della seconda ordinanza, è

stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 novembre

1983, n. 45, la quale nell'art. 4, terzo comma, dispone, fra l'altro,

la soppressione nel testo dell'art. 16, quinto comma,

dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come emendato

dall'art. 2, quinto comma, della legge 24 novembre 1980, n. 34, delle

parole "rispettivamente per le zone di espansione non sia stato

emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di

costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai

sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e

successive modificazioni": disposizione che importa l'abrogazione

anche dell'art. 74 della legge provinciale di Bolzano 24 novembre

1980, n. 34, secondo cui tale previsione è applicabile agli atti di

costituzione della comunione e/o divisione materiale già

intervenuti;

che, successivamente all'emissione di entrambe le ordinanze di

rimessione, è stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano

21 gennaio 1987, n. 4, la quale, nell'art. 49, disciplina nuovamente

la materia precisando (comma secondo) che "le indicazioni (del

programma urbanistico) perdono ogni efficacia... qualora, entro 10

anni dalla data di approvazione del piano medesimo o di variante allo

stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione

delle aree stesse";

che, dunque, in relazione a tali leggi, è necessario restituire

gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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