Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 478/1992

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei

livelli occupazionali) e corrispondenti "norme contenute" nel

decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a

salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei

lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di

Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione

19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n.

185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione)

promosso con le ordinanze emesse:

1) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile

vertente tra Ampollini Daniela e l'INPS iscritta al n. 270 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo

1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra

Craviari Franca e l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari

Franca e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo

1995, il pretore di Parma - nel corso dei procedimenti civili

promossi rispettivamente da Ampollini Daniela e Craviari Franca

contro l'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennità di

mobilità (art. 7 della n. 223 del 1991) - ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei

livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel

decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a

salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei

lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di

Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione

19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti

decreti-legge non convertiti, nonché dell'art. 2, comma 5, del

decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge del 18

marzo 1994, n. 185;

che - secondo il giudice rimettente - la prescritta

incompatibilità tra tale indennità ed i trattamenti pensionistici

diretti confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non

è previsto che il titolare di pensione (o assegno) di invalidità

abbia diritto anche alla quota parte dell'indennità di mobilità

eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque,

abbia almeno la possibilità di optare tra l'una e l'altra

prestazione previdenziale;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che

la questione di costituzionalità sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque

facendo presente, al pari della difesa dell'INPS, che analoga

questione era già stata esaminata da questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236,

nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi

gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n.

478, art. 5 del decreto- legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6,

comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in

cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità

i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di

invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità

nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,

comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in

legge 19 luglio 1994, n. 451;

che pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono

manifestamente inammissibili perché la facoltà di opzione,

introdotta con la citata pronuncia, ha già fatto venir meno

l'impossibilità di accedere all'indennità di mobilità ove il

lavoratore goda di trattamenti pensionistici diretti, sicché più

non sussiste l'impedimento che il giudice rimettente mira a

rimuovere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei

livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel

decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a

salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei

lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di

Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione

19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n.

185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione)

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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