Corte costituzionale

Ordinanza n. 465/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,

della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre

1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso

proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto nazionale per

il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che numerosi dipendenti dell'Istituto nazionale per il

commercio con l'estero hanno chiesto, con ricorso diretto al

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del

loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale,

attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a

favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex

combattenti e assimilati), agli ex combattenti e categorie

equiparate, e il conseguente diritto al computo dell'anzianità

aggiuntiva di due anni nella progressione economica, ricostruita

sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle

contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata

in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha

stabilito che non si computino le maggiori anzianità di cui alla

legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione

economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di

conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori trattamenti già

in godimento;

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della

legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione;

che, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza

amministrativa, il ricorso - tendente alla determinazione della

retribuzione, ai sensi della legge n. 336 del 1970 - andrebbe

accolto, ad avviso del rimettente, se non vi ostasse il disposto

dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;

che, in base alla cennata giurisprudenza, l'anzianità di

servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate)

dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità

derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi

effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in

forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498

del 1992, ha tuttavia stabilito che non si computino le dette

anzianità in sede di ricostruzione economica della retribuzione già

spettante al pubblico dipendente;

che - sempre secondo il parere del collegio rimettente - la norma

sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché

non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la

sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata

disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa

condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi

attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

e che, nel caso in esame, la denunciata disparità non potrebbe

dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il

riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di

taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe

ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo

ampio e consistente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che l'ordinanza solleva la questione di legittimità

costituzionale già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con

la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389, 351

e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi;

che la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge

23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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