Corte costituzionale

Ordinanza n. 465/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (norme in materia di

locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di

assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata)

convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 promosso con

ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Di Stefano Luciano e Nardo Vincenzo

ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luciano

Di Stefano, locatore di un immobile ad uso non abitativo, contro

Vincenzo Nardo e Vito Rosario Angemi, conduttori con contratto di

locazione cessato il 30 giugno 1986, per ottenere il risarcimento dei

danni per ritardata consegna, il Tribunale di Roma, con ordinanza del

2 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25

novembre 1987, n. 478 in quanto "esclude il diritto del locatore a

pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo

di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza

del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il

rilascio ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i

medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal

Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con

la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia

di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e

di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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