Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,

della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal G.I.P. presso

il Tribunale di Mondovì nei procedimenti penali riuniti a carico di

Araldo Pierluigi ed altro iscritta al n. 94 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che - in un procedimento penale nel quale gli imputati

erano chiamati a vario titolo a rispondere del reato di cui all'art.

3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso

di annotare, nell'apposito registro stampati, talune bolle di

accompagnamento, il G.I.P. del Tribunale di Mondovì ha sollevato,

con ordinanza del 14 dicembre 1994, questione di legittimità, in

riferimento all'art. 3 Costituzione, della norma contravvenzionale

suddetta, che appunto punisce con l'arresto fino a sei mesi o con

l'ammenda fino a lire 2 milioni "chi stampa, fornisce, acquista o

detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento

dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle

prescritte annotazioni" nel registro di cui al D.M. 29 novembre 1978

attuativo del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata

sarebbe, infatti, priva di ragionevolezza in quanto "continua a

punire, forse per dimenticanza del legislatore, chi", con l'omessa

annotazione nel registro di carico e scarico degli stampati per la

compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci, "si rende

responsabile di un minus mentre non più punibile è ora" - a suo

avviso - "chi commette indubbiamente un maius" e cioè omette la

tenuta stessa di quel registro, per essere tale omissione non più

incriminabile per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della

legge 15 maggio 1991, n. 154 all'art. 1, sesto comma, della legge

1982 n. 516, in parte qua;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa;

Considerato che la disposizione denunciata - la quale,

contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice a quo, è stata

volutamente mantenuta in vigore dal legislatore del 1991 (che, dopo

averne inizialmente previsto l'abrogazione con l'art. 4 del d.l. n.

83, ha ritenuto poi "opportuno sopprimere la norma abrogativa" in

sede di conversione; v. Atti Camera, Comm. VI, 16 aprile 1991) -

esprime, tuttora quindi, una consapevole opzione, riconducibile alla

sfera della discrezionalità legislativa in tema di individuazione

delle condotte incriminabili;

che d'altra parte - anche seguendo la prospettazione

dell'ordinanza di rimessione quanto alla premessa dell'intervenuta

depenalizzazione della contravvenzione sub art. 1, sesto comma, legge

1982, n. 516 - non per questo ne consegue, ed anzi è all'evidenza da

escludere, alcun profilo di irragionevolezza della perdurante

incriminazione della condotta omissiva delle suddette annotazioni;

che, invero, l'ovvia considerazione, sul piano fattuale, che non

si possa procedere alle annotazioni sul registro se quel documento

previamente non si istituisca non comporta, di per sé, la necessità

- in assoluto - di ritenere la maggiore gravità di quest'ultima

omissione (non dovendonsi confondere l'antecedenza cronologica con la

continenza logica), ma solo fa emergere il carattere strumentale

della correlativa incriminazione rispetto ai doveri di annotazione

(degli stampati delle bolle di accompagnamento), la cui inosservanza

è appunto sanzionata dalla norma impugnata per agevolare il

controllo sulle merci viaggianti, a sua volta finalizzato allo "scopo

di assicurare l'applicazione dell'IVA" sui beni medesimi (art. 7

della legge 1976, n. 249);

che, pertanto il legislatore - in questa ed in ogni analoga

sequenza di condotte in rapporto di strumentalità rispetto ad un

comportamento finale adempitivo dell'interesse tutelato - come è

libero, nelle sue scelte di politica criminale, di anticipare la

sanzione al livello della condotta antecedente (configurando tipici

reati di pericolo) così resta del pari libero di posticipare (ab

initio o in prosieguo) la linea di difesa incriminando solo il

comportamento successivo nel quale individui - in quel momento - la

manifestazione di un disvalore penalmente rilevante;

che, conclusivamente, nella specie si appalesa non irragionevole

(inserendosi coerentemente nel quadro delle finalità di

"semplificazione delle violazioni formali" perseguite dalla legge del

1991) la scelta del legislatore di concentrare l'intervento penale

sulla omessa annotazione, relegando nel limbo del penalmente

irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo

anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati;

che la questione sollevata è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982,

n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal G.I.P. del Tribunale di Mondovì,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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