Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1998

Altra decisione · depositata il 30/12/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 437/1948
  • art. 2d.lgs. 437/1948

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in

conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari),

promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1997 dal Tribunale di

Bolzano nel procedimento civile vertente tra Cristofolini Enrico e

Gavoni Cesare iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello in materia di

locazione, nel quale l'appellato aveva proposto appello incidentale,

notificando alla controparte la memoria di costituzione oltre il

termine di decadenza previsto dall'art. 436, terzo comma, del codice

di procedura civile, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il

20 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 2 del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di

decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici

giudiziari);

che nella fattispecie, come precisa il Tribunale rimettente, la

tempestiva notifica dell'impugnazione incidentale era stata impedita

dallo sciopero nazionale dei collaboratori degli uffici notifiche,

esecuzioni e protesti, indetto per i giorni del 29 e 30 settembre

1997;

che, ad avviso del giudice a quo le uniche norme dirette a porre

rimedio al grave inconveniente che lo sciopero degli uffici

giudiziari cagiona al tempestivo compimento degli atti giudiziari,

contenute nel d.lgs. n. 437 del 1948, sono inadeguate a garantire il

diritto di difesa, in quanto subordinano la concessione della proroga

dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici

giudiziari, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare

funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il Ministro

dichiari l'eccezionalità dell'evento e sottopongono quindi alla sua

discrezionalità il diritto del cittadino di compiere atti essenziali

alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio, che, in quanto

tale, non è prorogabile e la cui inosservanza determina la decadenza

dal diritto di compiere l'atto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della

questione.

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto 22 luglio 1998 del Ministro di grazia e

giustizia, con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza,

in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche,

esecuzioni e protesti della Corte di appello di Trento - sezione

distaccata di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo

affinché, esaminati gli effetti del citato decreto nella fattispecie

concreta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante per

la definizione del giudizio innanzi a lui pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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