Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3

aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati

ed invalidi per servizio, titolari di pensione od assegni

privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro

congiunti in caso di morte) e dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Bologna, sul ricorso proposto da

Malferrari Luigi contro l'Intendenza di finanza di Bologna, iscritta

al n. 192 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna,

con ordinanza del 22 novembre 1990 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 7 marzo 1998) - emessa nel corso di un giudizio fra

Malferrari Luigi e l'Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto

il diniego del rimborso della ritenuta IRPEF operata sulla pensione

privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

nonché dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti

perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari

di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od

eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano per le

pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF, riconosciuta,

invece, per le pensioni di guerra;

che, ad avviso del rimettente, il "preminente carattere

risarcitorio" delle pensioni privilegiate ordinarie e l'esclusione,

per contro, di quello reddituale imporrebbero l'esenzione delle

medesime dall'IRPEF, alla stessa stregua dei trattamenti

pensionistici di guerra;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che analoghe questioni concernenti, distintamente o

congiuntamente, le disposizioni sopra denunciate hanno già formato

oggetto di esame da parte di questa Corte che ne ha escluso la

fondatezza (vedi, in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del

1989, e 151 del 1981, nonché ordinanze nn. 390 del 1997 e 276 del

1986) negando, dal punto di vista della natura dei trattamenti,

l'esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di

guerra, di quella identità od omogeneità di situazioni, che, ai

fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto

del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che l'ordinanza in epigrafe, nel riproporre la questione di cui

trattasi, non introduce, in realtà, profili ed argomentazioni,

rispetto a quelli già esaminati, nuovi o comunque tali da indurre la

Corte a mutare il precedente avviso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5 della legge

3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei

mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni

privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro

congiunti in caso di morte), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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