Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al

lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Pretore di

Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile

vertente tra Peluso Giuseppe, nella qualità di Sindaco di

Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,

iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di

Lauria - nel procedimento civile tra Peluso Giuseppe, nella qualità

di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della

Previdenza Sociale, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione

amministrativa, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 326 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui

impone agli enti pubblici l'assunzione di salariati per il tramite

dell'ufficio di collocamento anche nei casi di necessità ed urgenza;

che, a parere del remittente, risulterebbero violati gli

articoli:

a) 3 della Costituzione, per la irrazionalità della

disposizione censurata, perché essa impone all'ente pubblico lo

stesso onere che al privato senza considerare che il primo, per i

compiti impostigli, non può essere vincolato alle lungaggini

dell'ufficio di collocamento, specie se devonsi fronteggiare

situazioni di necessità impreviste, il che, però, nella fattispecie

non risultava del tutto accertato;

b) 97 della Costituzione, perché risulta pregiudicato il buon

andamento dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha rilevato che il giudice remittente non ha esaminato le

condizioni che consentono l'esenzione dall'obbligo di cui trattasi;

che, comunque, l'autorità comunale ha gli strumenti per ovviare a

situazioni di necessità e di urgenza (poteri di ordinanze

contingibili ed urgenti); ed ha concluso per la inammissibilità o

infondatezza della questione;

Considerato che la norma censurata non è né irrazionale, né

crea disparità di trattamento tra ente pubblico e privati, essendo

le norme sul collocamento dirette a tutelare interessi pubblici

(occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad

attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al

processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le

forze del lavoro (sent. n. 248 del 1986);

che la loro osservanza anche da parte degli enti pubblici non

crea difficoltà per il buon andamento dell'amministrazione potendo

essi, ed in particolare i Comuni, provvedere con altri mezzi previsti

dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a

situazioni di necessità, la cui ricorrenza nella specie, peraltro,

non è del tutto provata;

che l'obbligo degli enti pubblici di servirsi degli uffici di

collocamento per l'assunzione di salariati è stato di recente

ribadito (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56);

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264

(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei

lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt.

3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lagonegro -

Sezione distaccata di Lauria - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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