Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per

l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9

ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e

compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate),

promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di

Nola, seconda Sezione civile, nel procedimento civile vertente tra

Vitale Domenico s.r.l. e il comune di Cicciano, iscritta al n. 266

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza 28 maggio 1997 (r.o. n. 266 del 1998),

il Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli

enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in

sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per

la delegabilità delle entrate), nella parte in cui stabilisce

l'obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via

amministrativa onde poter accedere alla tutela innanzi all'Autorità

giudiziaria ordinaria;

che, ad avviso del giudice a quo il quale, peraltro, a sostegno

della rilevanza della questione, richiama varie pronunzie della

Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in

esame, la norma censurata comporterebbe una limitazione alla

proponibilità dell'azione giudiziaria là dove non prevede la

possibilità per il soggetto contribuente di adire direttamente

l'A.G.O., in particolare quando, come nel caso in esame, la

controversia attiene solo all'interpretazione ed all'applicazione

della legge e non implica accertamenti tecnici, che potrebbero

giustificare un previo esame in sede amministrativa.

Considerato che con la sentenza n. 132 del 1998, successiva

all'ordinanza che ha sollevato la questione, l'art. 20 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 638 è stato dichiarato costituzionalmente

illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità

dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso

amministrativo;

che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a

tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli

enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in

sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per

la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt.

24 e 113 della Costituzione dal Tribunale di Nola, seconda Sezione

civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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