Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 498/1961
  • art. 3d.l. 498/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del

decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di

talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento

degli Uffici finanziari), convertito con modificazioni nella legge 28

luglio 1961 n. 770, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991

dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto

dall'Ufficio del Registro di Pisa contro Maestroni Maria, iscritta al

n. 251 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di impugnazione avverso la

decisione della Commissione tributaria di secondo grado resa nella

controversia tra Maestroni Maria e l'Ufficio del registro di Pisa, la

Commissione tributaria centrale con ordinanza del 6 dicembre 1991 ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione - degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498

(Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato

o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in

legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle

modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985 n. 592, nella

parte in cui consentivano all'Amministrazione finanziaria - in caso

di mancato od irregolare funzionamento dei suoi uffici a causa di

eventi di carattere eccezionale - di prolungare (con decreto del

Ministro delle finanze) a propria discrezione e senza alcuna

limitazione i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla

legge per l'esercizio dei suoi diritti e scadenti nel periodo di

mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata

riconosce all'Amministrazione finanziaria un'ampia discrezionalità

nel prolungare i termini in scadenza con pregiudizio del principio

della certezza delle situazioni giuridiche;

che l'attribuzione di una tale discrezionalità confligge con i

parametri costituzionali invocati, anche perché la disciplina dei

termini dovrebbe essere quanto più possibile rigida e predeterminata

a garanzia di tutti i contribuenti;

Considerato che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione è

manifestamente infondata avendo già questa Corte ritenuto infondata

(con sentenza n. 177 del 1992) la medesima questione di

costituzionalità in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso

profilo di valutazione, neppure in relazione all'ulteriore parametro

invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n.

498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da

mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari),

convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima

della legge 25 ottobre 1985 n. 592, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla

Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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