Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18legge 918/1968
  • art. 18d.l. 918/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.18 del decreto

legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni

fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in

settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato),

convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Tribunale di

Enna nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Ala-Vit e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Ala-Vit e

dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Enna, nel procedimento civile

vertente tra la S.r.l. ALA-VIT e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7

dicembre 1990 (R.O. n. 384 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto

1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre

1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi

contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia

relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non sono

assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3

della Costituzione per la disparità di trattamento tra soggetti

operanti nella stessa realtà sociale e nel medesimo settore

economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore

difficoltà nel sostenerne il peso contributivo;

che si sono costituiti:

a) la parte privata, che si è riportata alle considerazioni

del giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva

all'atto di costituzione;

b) l'I.N.P.S., che ha contestato le ragioni addotte dal

giudice a quo e dalla parte privata;

che non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la norma censurata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991;

che essa, pertanto, è stata espunta dall'ordinamento, per cui

la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto

1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi

di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori

dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con

modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Enna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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