Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 791/1981
  • art. 6legge 54/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (recte: art. 6, primo comma, del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in

materia previdenziale", convertito, con modificazioni, in legge 26

febbraio 1982, n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre

1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra

Giordano Raffaele e l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di

Napoli, iscritta al n. 250 del registro ordinanze del 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Giordano Raffaele nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento

tra Giordano Raffaele e Azienda Consortile Trasporti Pubblici di

Napoli, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per

raggiunti limiti di età, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989

(R.O. n. 250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, il quale

prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle

gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,

"possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al

compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età", nella parte in

cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma

non è applicabile agli autoferrotranvieri;

che, secondo il giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, per la disparità di trattamento che

ingiustificatamente si verifica tra la categoria di lavoratori in

esame e gli altri dipendenti privati, ai quali la disposizione

censurata si applica;

che la parte privata costituita nel giudizio e l'Avvocatura

Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della

questione.

Considerato che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990,

è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte

in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e,

quindi, è stata espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in

quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

226 del 1990, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli

autoferrotranvieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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