Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero

cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo 1995 dal

pretore di Potenza rispettivamente iscritte ai nn. 330, 362, 363,

364, 365, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 1995 e pubblicate

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico

contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tra

il 10 febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365,

366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79,

3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,

nella parte in cui, richiamando, per le opere abusive indicate al

primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28

febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prevede

l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38,

secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e dispone la

sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo

comma, e 44 della stessa legge n. 47;

che, ad avviso del remittente, la disposizione impugnata

introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il

cosiddetto condono edilizio, senza il rispetto dalla rigorosa

procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79

della Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale

6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilità;

che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti di clemenza

deriverebbe un indebolimento della funzione di prevenzione generale

della comminatoria della pena, in violazione dell'art. 27, terzo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 362 del

1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 427 del 1995;

che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che

possano giustificare una diversa decisione, le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari