Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 744/1981
  • art. 6d.P.R. 413/1978

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett.

b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e

dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in

relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di

amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985

dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano,

iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985

e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244

bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord.

n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di

amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause

ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto

delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore

all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza;

che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n.

346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4

agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit.,

in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in

giudicato delle precedenti condanne;

che, nel primo dei citati giudizi, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi

giudizi vanno riuniti;

che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformità

all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in

richieste di pronunce ablative su scelte del legislatore già

ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n.

141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987);

che non vengono addotti motivi nuovi tali da indurre a

discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che il riferimento al principio della funzione rieducativa della

pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto

inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di

determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le

modalità di esecuzione della stessa;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18

dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4

agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett.

b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari