Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di

assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai

sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Masciadri

Silvana ed altro e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 184 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Masciadri Silvana ed altro e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado d'appello promosso

da Silvana Masciadri e Luca Degli Innocenti, invalidi civili totali,

nei confronti del Ministero dell'Interno - al fine di ottenere - in

riforma della sentenza di primo grado - che l'importo dell'indennità

di accompagnamento ad essi spettante in virtù dell'art. 2, comma

terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 fosse equiparato a quello

dell'indennità corrisposta agli invalidi di guerra di cui alla

tabella E, lettera A bis, n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, i

ricorrenti appellanti hanno sollevato eccezione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 2, comma terzo, della legge n. 508

del 1988;

che tale eccezione veniva fondata sulla considerazione che a

parità di bisogno deve corrispondere una parità di prestazioni

assistenziali, il ché del resto era stato riconosciuto dal

legislatore che con le leggi nn. 18 del 1980 e 392 del 1984 aveva

parificato l'importo dell'indennità per le due situazioni;

che pertanto l'abbandono da parte dell'art. 2, comma terzo,

della legge n. 508 del 1988 della parità di trattamento, appariva

irragionevole e lesiva dell'art. 3 Cost. nonché dell'art. 38 Cost.

non essendo stato riconosciuto ai ricorrenti il trattamento dovuto a

cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi per vivere;

che il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 2 dicembre 1991

dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre

1988, n. 508 nella parte in cui attribuisce agli invalidi civili di

cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 una indennità di

accompagnamento inferiore a quella prevista per gli invalidi di

guerra dalla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge 6 ottobre

1986, n. 656;

che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione

sollevata venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che si sono altresì costituite le parti private con il

patrocinio dei professori Paolo Barile, Stefano Grassi e Carlo

Mezzanotte chiedendo l'accoglimento della questione di

costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze;

Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha in via

preliminare rilevato che la prospettazione della questione di

costituzionalità da parte del Tribunale di Firenze appare viziata da

perplessità, non avendo i giudici remittenti espresso con chiarezza

una propria scelta interpretativa in ordine alla natura

dell'indennità regolata dalla norma in questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità così proposta

dall'Avvocatura dello Stato appare fondata, in quanto i giudici a

quibus pur affermando che la diversità di trattamento riservato alla

indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarebbe

giustificata ove a detto istituto dovesse attribuirsi natura anche

risarcitoria, non hanno poi espresso in modo chiaro la loro opzione

interpretativa in proposito;

che pertanto la mancanza di una scelta interpretativa chiara

circa la natura dell'istituto, considerata dagli stessi remittenti

pregiudiziale ai fini di ritenere giustificata o meno la diversità

di trattamento lamentata dalle parti private costituisce evidente indice di perplessità nella prospettazione della questione, sì che

questa, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi

inammissibile (per tutte, da ultimo, sentenza n. 187 del 1992 e

ordinanza n. 317 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme

integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,

ai ciechi civili ed ai sordomuti) in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari