Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 63legge 413/1991
  • art. 67legge 413/1991
  • art. 1legge 413/1991

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 67 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio

1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso

con ordinanza emessa il 23 dicembre 1992 dal Tribunale di Pesaro nel

procedimento penale a carico di Ricci Giuseppe, iscritta al n. 191

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente una

imputazione di omesso versamento di ritenute di acconto

effettivamente operate e dichiarate nel modello 770 da parte di

sostituto d'imposta (art. 2, ultimo comma del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo in

vigore alla data del 1987, tempo del fatto), il Tribunale di Pesaro,

con ordinanza del 23 dicembre 1992, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 67

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 1, terzo comma, del

d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23;

che il Tribunale premette che, nel caso di specie, l'imputato ha

omesso di versare le ritenute d'acconto effettuate e da lui stesso

dichiarate nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta del

1987, e che, in base ad attestazione dell'organo esattoriale, le

dette ritenute non erano state ancora versate alla data del 25

febbraio 1992;

che quest'ultima circostanza preclude l'applicabilità

dell'amnistia concessa con il d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, emanato

in attuazione della delega contenuta nell'art. 67 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, giacché l'art. 1, comma terzo, del richiamato

provvedimento di clemenza stabilisce che, per i reati commessi dai

sostituti di imposta, l'amnistia si applica, a coloro che abbiano

fatto dichiarazione (nel modello 770) delle ritenute operate, a

condizione che le ritenute medesime siano state versate entro il 23

gennaio 1992; mentre per i sostituti d'imposta che non abbiano fatto

dichiarazione delle ritenute nel modello 770, l'applicabilità

dell'amnistia è condizionata al fatto che l'importo delle ritenute

sia compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa

presentata, a norma dell'art. 63 della legge n. 413 del 1991, in

sostituzione di quella omessa o in aumento di quella già presentata,

ed il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è

stabilito al 30 giugno 1992, mentre quello dei relativi versamenti

scade nel luglio 1993;

che il Tribunale rimettente sospetta di incostituzionalità la

disciplina sopra riferita, in rapporto al principio di eguaglianza:

al sostituto d'imposta che ha adempiuto all'obbligo "primario e

fondamentale" della dichiarazione viene ad essere accordato un

trattamento penale deteriore rispetto a chi, nella stessa situazione

debitoria, abbia omesso non solo il versamento ma anche la

dichiarazione; a quest'ultimo, infatti, viene accordato un termine

più ampio per regolarizzare la propria posizione, rispetto al primo;

che i sospetti di illegittimità costituzionale si rafforzano

ulteriormente, per il giudice a quo, alla luce di quanto stabilisce

l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, che ha

"riaperto" i termini del condono tributario consentendo ai sostituti

di imposta di presentare le dichiarazioni integrative di cui all'art.

63 della legge n. 413 del 1991 fino al 31 marzo 1993, poiché questa

normativa sembrerebbe aver "riaperto" i termini anche ai fini

dell'applicazione dell'amnistia, nel senso che gli effetti delle

situazioni ricomprese nel condono tributario in tal modo prorogato

rileverebbero anche in sede penale ai fini dell'amnistia di cui al

d.P.R. n. 23 del 1992;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, nella prospettazione del giudice rimettente,

l'eliminazione della lamentata disparità di trattamento tra

l'ipotesi del sostituto di imposta che abbia omesso di versare entro

il termine stabilito le ritenute d'acconto (da lui effettuate e

dichiarate) e quella - assunta a termine di comparazione - in cui

l'applicazione del beneficio estintivo è collegata alla

presentazione della dichiarazione integrativa, sarebbe possibile solo

accordando alla prima ipotesi il medesimo termine stabilito per la

seconda quanto a verificazione della condizione applicativa

dell'amnistia rispettivamente prevista nei due casi (versamento delle

ritenute; presentazione della dichiarazione integrativa);

che, pertanto, la questione sollevata tende ad ampliare l'ambito

di applicabilità dell'amnistia, il che è precluso in sede di

giudizio di legittimità costituzionale: un intervento quale quello

richiesto inciderebbe in un ambito la cui determinazione è rimessa

alla esclusiva competenza del legislatore: (ex plurimis, ord. nn. 340

e 628 del 1987; sent. nn. 59 e 79 del 1980, n. 32 del 1976, n. 154

del 1974) e comporterebbe il non consentito effetto di mutare,

ampliandolo, il termine di applicabilità del beneficio, stabilito

dalla legge sulla base del precetto contenuto nell'art. 79, secondo

comma, della Costituzione;

che, d'altra parte, la concorrente prospettazione - in termini

dubitativi - della possibile ulteriore efficacia in sede penale della

riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni

integrative (basata sul decreto-legge n. 455 del 1992, non convertito

in legge, ma ricollegabile al successivo decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) costituisce

una questione di carattere interpretativo, rimessa alla valutazione

del giudice ed estranea al sindacato di costituzionalità delle norme

impugnate;

che sotto entrambi i profili ora detti la questione deve

ritenersi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 63 e 67 della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le base imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n.

23 (Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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