Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione

staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Gravina Giuseppe contro il

comune di Taranto, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, in sede di esame di istanza cautelare, nel corso di

un procedimento di impugnazione di un atto con cui il comune di

Taranto aveva respinto un'istanza di concessione edilizia in

sanatoria, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia -

Sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non

consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento

della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al

limite di 750 metri cubi;

che il giudice rimettente, dopo aver richiamato la sentenza

interpretativa di questa Corte n. 302 del 1996, tuttavia ha ritenuto

di riproporre la questione, considerando palesemente irragionevole un

impianto normativo che non consenta la sanatoria degli ampliamenti

superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione

originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, mentre

permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino al

limite di 750 metri cubi;

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva, con una

motivazione plausibile, che solo l'accoglimento della questione

proposta eviterebbe al ricorrente di subire le conseguenze della

reiezione della domanda di condono;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la inammissibilità della questione, nonché per la infondatezza

della stessa;

che, con successiva memoria, la difesa erariale ha insistito

per la infondatezza, ponendo l'accento sulla distinzione dei due

limiti previsti dalla norma denunciata.

Considerato che l'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 è stato già sottoposto al giudizio di questa Corte (sentenza

n. 302 del 1996; ordinanza n. 395 del 1996), che ha privilegiato una

interpretazione "di sistema" delle disposizioni in esame,

sottolineando la natura di limite assoluto ed inderogabile propria

della previsione massima di cubatura di 750 mc., che funge altresì

come norma di chiusura, in aggiunta al limite di incremento

volumetrico del 30 per cento, nella ipotesi di ampliamento di

fabbricati preesistenti;

che i profili di illegittimità costituzionale di detta

disposizione sono stati ritenuti non fondati "nei sensi di cui in

motivazione", proprio alla luce del "sistema del nuovo condono

edilizio" del 1994, delineato come del tutto contingente ed

eccezionale e non ulteriormente reiterabile (sentenze nn. 416 e 427

del 1995; ordinanza n. 395 del 1996), accompagnato da nuovi obblighi

e restrizioni soggettive ed oggettive, che valgono a circoscrivere

l'ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di

eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti

interessi pubblici, come l'esclusione di abusi maggiori;

che il predetto sistema del nuovo condono è caratterizzato

non da sole ragioni di natura finanziaria, ma anche da esigenze di

recupero dell'assetto del territorio attraverso una serie di limiti,

preclusioni e prescrizioni di parere favorevole dell'amministrazione

preposta alla tutela dei vincoli (sentenza n. 427 del 1995; ordinanza

n. 395 del 1996), diretti tutti a restringere l'ampiezza della

riapertura dei termini;

che i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria

discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione

agevolata, e inderogabili per una interpretazione conforme a

Costituzione, di modo che il limite di 750 mc. funzioni, senza

distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di

chiusura, che per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si

aggiunge (come limite ulteriore) al limite di incremento volumetrico

del 30 per cento rispetto alla volumetria della costruzione

originaria;

che detta norma, invece, per le "nuove costruzioni" (che,

come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono

avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi

costruzione originaria) costituisce limite unico (riferito alla nuova

costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a

prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto,

con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione)

riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa

la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione

in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in

base al quale si chiede il condono-sanatoria (v. sentenza n. 302 del

1996);

che giova sottolineare - anche ai fini della non assoluta

irragionevolezza della distinzione adottata dal legislatore tra

ampliamenti rispetto a costruzione originaria e nuove costruzioni -

che l'ipotesi di ampliamento suscettibile di condono comprende anche

le opere abusive di ampliamento compiute in un successivo momento su

fabbricato originariamente abusivo ed oggetto di precedente condono

in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ipotesi che qui ricorre),

oltre gli ampliamenti effettuati in corso di opera rispetto a

volumetria assentita in base a regolare concessione;

che il limite del 30 per cento si riferisce, nella espressa

scelta del legislatore, ai soli ampliamenti di fabbricati esistenti e

non alle nuove costruzioni con carattere di autonomia, per cui

rientra nell'attribuzione del giudice a quo e dell'amministrazione la

valutazione della concreta "novità" della costruzione del "deposito"

(staccato ed autonomo rispetto all'abitazione) ai fini

dell'applicabilità del diverso limite di 750 mc. per le nuove

costruzioni; oltre l'esame della possibilità di ridurre la

condonabilità del fabbricato ad abitazione nei limiti del 30 per

cento di ampliamento ammesso, con la demolizione della restante

volumetria eccedente;

che il legislatore, con una scelta discrezionale non viziata

da irragionevolezza, ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel

nuovo condono non eccedessero dal duplice coesistente limite (non

superiore al 30 della volumetria iniziale originaria o assentita;

ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimento alla volumetria

costituente ampliamento, risultando, così, che il limite di chiusura

di 750 mc. applicabile agli ampliamenti veniva a scattare, impedendo

il condono, quando il fabbricato "originario o assentito" aveva una

volumetria superiore a 2.500 mc. (30 di 2.500 mc. = 750 mc.);

che, pertanto, risulta evidente che non sussiste una palese

irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata

questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3

della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione

staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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