Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983
  • art. 4legge 638/1983
  • art. 4legge 14/1992
  • art. 4legge 293/1992

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo

comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in

campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 e dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, promossi con

ordinanze emesse il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova (n. 2

ordinanze), il 1° aprile 1992 dal Tribunale di Genova, il 28 aprile

1992 dal Tribunale di Treviso, il 26 maggio 1992 dalla Corte di

cassazione ed il 19 marzo 1992 dal Tribunale di Ravenna,

rispettivamente iscritte ai nn. 242, 243, 311, 347, 355 e 378 del

registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 20, 25, 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Cavanna Francesca, Sella Adelia

ed altra, Canneva Caterina, Berintelli Domenica ed altre,

dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio - in cui i ricorrenti,

titolari di pensioni dirette integrate al minimo, avevano richiesto

la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati

d'integrazione al minimo di un secondo trattamento - il Tribunale di

Genova, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 (R.O. n. 242 del

1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101,

secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14;

che tale norma, nell'interpretare l'art. 6 del decreto-legge n.

463 del 1983 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre

1983, n. 638) nel senso di conservare, dal 1° ottobre 1983,

l'integrazione al minimo su una sola pensione (escludendo la

"cristallizzazione" dell'integrazione fino a quel momento spettante

sulla seconda pensione) sarebbe intervenuta, secondo il Tribunale,

per smentire la consolidata giurisprudenza di legittimità, che aveva

affermato l'opposto principio della cristallizzazione;

che argomentando, anche sulla scorta dei lavori preparatori del

citato art. 6, nel senso della illegittimità di un ridimensionamento

del reddito previdenziale, siffatto orientamento era poi divenuto

diritto vivente a seguito della sentenza n. 418 del 1991 in cui la

Corte costituzionale era giunta ad analoghe conclusioni;

che, a parere del giudice a quo , risulterebbero lese le prerogative della magistratura, cui compete l'interpretazione della legge

ed alla quale viene viceversa imposto un criterio ermeneutico, atto a

vanificare quanto deciso, oltretutto attraverso lo strumento del

decreto-legge, ma in carenza dei presupposti richiesti dall'art. 77,

secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, il "taglio" del trattamento pensionistico

renderebbe evidente la violazione dell'art. 38 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente

rilevando la decadenza dell'impugnato decreto-legge per mancata

conversione, ed esprimendo nel merito dubbi sull'efficacia vincolante

(per il legislatore) della citata sentenza di questa Corte n. 418 del

1991;

che si sono costituite le parti private Cavanna, Sella, Bordone,

Canneva e Peruzzo, aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza

di rimessione ed in particolare chiedendo che, ex art. 27 della legge

n. 87 del 1953, l'invocata declaratoria d'illegittimità venga a

colpire i decreti successivi a quello impugnato, riproduttivi del

medesimo;

che le parti pongono altresì in risalto l'assurdità di una

norma asseritamente interpretativa intervenuta ad otto anni dalla

disposizione da interpretare, in presenza di una consolidata ed

univoca giurisprudenza, norma che costituirebbe "uno scorretto mezzo"

per sottrarre al potere giudiziario, attraverso la retroattività

propria dell'interpretazione autentica, il compito di applicare la

legge;

che, con ordinanza emessa nella stessa data del 19 febbraio 1992

(R.O. n. 243 del 1992), il Tribunale di Genova ha sollevato, in altro

giudizio, identica questione di legittimità costituzionale;

che, del pari, identico è il tenore dell'atto d'intervento

dell'Avvocatura dello Stato e della memoria della parte privata

Amadon, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte;

che l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n.

237, integralmente riproduttivo dell'art. 4, primo comma, del

decreto-legge n. 14 del 1992, è sospettato d'illegittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101,

secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione sempre dal Tribunale di Genova;

che lo stesso Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 1°

aprile 1992 (R.O. n. 311 del 1992), attraverso argomentazioni del

tutto analoghe a quelle più sopra illustrate, richiama la propria

ordinanza precedente relativa al decreto-legge n. 14 del 1992 e

ricorda, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

come la norma, già inserita nel disegno di legge "finanziaria", ma

"bocciata" dalla Camera, sia stata proposta nella forma del decreto-legge, in violazione dei requisiti imposti dall'art. 77 della

Costituzione;

che, preso atto dell'intervenuta decadenza - per mancata

conversione del decreto-legge n. 14 del 1992 - e della integrale

riproduzione, nel successivo decreto-legge n. 237 del 1992, della

norma impugnata, sempre sub n. 4, primo comma, il giudice a quo

insiste sull'uso improprio del decreto-legge e sull'ulteriore profilo

lesivo del citato art. 77 della Costituzione conseguente alla

reiterazione di tale provvedimento (a fortiori allorché il contenuto

rimanga sempre identico);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato

il medesimo atto di cui sopra;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata Mondino, insistendo per la declaratoria di

illegittimità, con le stesse motivazioni di cui all'ordinanza di

rimessione;

che anche il Tribunale di Treviso con ordinanza emessa il 28

aprile 1992 (R.O. n. 347 del 1992), ha sollevato questione di

legittimità del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del

decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, in relazione ai

soli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo osserva come il legislatore avesse

parametrato il trattamento pensionistico, in caso di più pensioni

integrate al minimo, sul principio della "cristallizzazione" del

trattamento non più soggetto ad integrazione a partire dal 1°

ottobre 1983;

che tale soluzione - contenuta nel citato art. 6 e legittimata

poi e dalla Corte di cassazione e da questa Corte - non potrebbe

essere ora smentita senza ledere la garanzia dell'adeguatezza dei

mezzi e lo stesso principio di ragionevolezza;

che l'atto d'intervento dell'Avvocatura è il medesimo degli

altri giudizi;

che si è costituita la parte privata Abate chiedendo la

declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata e

"delle successive";

che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 19 marzo

1992 (R.O. n. 378 del 1992), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 6, settimo

comma, del decreto-legge n. 463 del 1983 e 4, primo comma, del

decreto-legge n. 14 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, sinteticamente motivando attraverso il richiamo alla

sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che, dopo aver eccepito

l'inammissibilità per mancata conversione, ha sottolineato che

rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre norme interpretative e retroattive;

che infine la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 26

maggio 1982, ha nuovamente sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge n. 463

del 1983 e della norma d'interpretazione autentica - questa volta

contenuta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992,

n. 293 - svolgendo motivazioni che ricalcano quelle svolte in una

precedente ordinanza di rimessione, riferita al "primo" decreto-legge

n. 14 del 1992, e adducendo l'ulteriore profilo, connesso alla

lesione dell'art. 77 della Costituzione, per cui la reiterazione del

decreto-legge susciterebbe gravi dubbi relativamente agli equilibri

istituzionali ed ai princip/' costituzionali;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato, rilevando l'identità della

questione rispetto a quella sollevata con ordinanza n. 127 del 1992 e

richiamandosi all'intervento in tale occasione spiegato;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la

ricorrente e l'I.N.P.S., la prima insistendo per la declaratoria

d'illegittimità, l'Istituto per la manifesta infondatezza,

argomentando dalla natura assistenziale dell'integrazione pur

riconoscendone la "funzione" previdenziale;

che, in particolare parrebbe ragionevole alla parte privata che

il legislatore abbia deciso la riduzione del trattamento integrato

(peraltro già desumibile dal disposto del più volte citato art. 6

del decreto-legge n. 463 del 1983);

Considerato che le questioni, concernenti le medesime censure, ed

aventi ad oggetto la stessa norma, sia pur contenute in diverse

disposizioni, possono essere congiuntamente decise;

che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante

l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus in quanto

antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418

del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992;

che in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi

decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma

impugnata (cfr. rispettivamente, Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21

maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992;

che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345,

il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il

censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992, non è stato

convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7

agosto 1992) e non è stato più replicato;

che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte

(cfr. ordinanza n. 390 del 1992) la questione dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo

comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in

campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4,

primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101,

secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di

cassazione e dai Tribunali di Genova, Ravenna e Treviso, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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