Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1,

della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16

(Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di

Trento), promosso, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, dal

giudice di pace di Trento, nel procedimento civile vertente tra

Colapietro Francesco e il comune di Trento, iscritta al n. 302 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con ordinanza del

26 febbraio 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49,

comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio

1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in

provincia di Trento), nella parte in cui dispone che "a decorrere dal

termine di cui all'art. 46, comma 5 (recte: 31 dicembre 1995) ...

cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili

con la presente";

che il rimettente, nel rammentare che l'art. 61 della legge

statale 21 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei

militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie

di pubblica sicurezza), prevede il libero percorso degli appartenenti

al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sulle linee urbane, e

nel rilevare, altresì, che la potestà legislativa della Provincia

autonoma di Trento in materia di comunicazioni e trasporti deve

essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato, ritiene violato:

- l'art. 3 della Costituzione, in quanto gli appartenenti

alla Polizia di Stato sarebbero o meno esentati dal pagamento a

seconda che operino all'esterno o all'interno della Provincia di

Trento, con conseguente disparità di trattamento tra gli stessi

operatori;

- l'art. 117 della Costituzione, in quanto le agevolazioni di

viaggio per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato

sarebbero connesse alla funzione di pubblica sicurezza e, pertanto,

andrebbero ricondotte non alla materia dei trasporti ma a quella

della pubblica sicurezza, riservata allo Stato;

che è intervenuta la Provincia autonoma di Trento, la quale

ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione,

non senza osservare, in particolare, che la disposizione denunciata

è priva di "reale autonomo contenuto dispositivo", limitandosi a

"ribadire ben noti principi in materia di risoluzione delle antinomie

fra le fonti";

Considerato che, in via del tutto preliminare, e a prescindere da

ogni altra questione, segnatamente con riguardo ai parametri

invocati, occorre rilevare che la norma censurata dal rimettente si

limita a stabilire che, a decorrere dal termine previsto

dall'art. 46, comma 5, della legge provinciale n. 16 del 1993,

cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili

con la predetta legge provinciale;

che, dunque, la suddetta norma non disciplina la materia

delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbani, la quale,

viceversa, costituisce oggetto di specifica regolamentazione da parte

dell'art. 24 della citata legge provinciale n. 16 del 1993, che ha

stabilito l'invalidità dei titoli di viaggio gratuiti e delle

agevolazioni tariffarie non previste dalla medesima disposizione

(comma 3), e ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di

definire "la struttura tariffaria ed i limiti massimi di variazione

delle tariffe" (comma 1) ed ai comuni che gestiscono i servizi

pubblici di trasporto urbani quello di determinare annualmente le

tariffe di trasporto nonché i titoli di viaggio (comma 2);

che, pertanto, è quest'ultima la disposizione dalla quale

discende l'antinomia denunciata come incostituzionale rispetto a

quanto previsto dall'art. 61 della legge statale n. 709 del 1961, che

attribuisce agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed

automobilistiche urbane;

che, conseguentemente, si versa in un'ipotesi di irrilevanza

della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronunzia nel

merito, in relazione alla prospettata incostituzionalità, rimarrebbe

egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio a quo

l'applicabilità di norma contenuta in disposizione diversa da quella

denunciata;

che, per tale ragione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della

Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei

servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sollevata dal

giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari