Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio

Sgarbi nei confronti del tribunale di Reggio Calabria con ricorso

depositato il 28 luglio 1998 ed iscritto al n. 99 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del

Parlamento, espone d'essere stato condannato dal tribunale di Reggio

Calabria, con sentenza del 13 luglio 1998, per il reato di

diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse "in

relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale" nel corso di

due interviste televisive e radiofoniche;

che, secondo il ricorrente, "i componenti del tribunale di Reggio

Calabria" instaurando il processo penale a suo carico per il

suindicato reato hanno violato le norme della Costituzione che

garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle

opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni e lo

hanno altresì sottratto al giudice naturale, violando il suo diritto

di difesa (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione);

che inoltre, a suo avviso, deve riconoscersi - essendo

costituzionalmente illegittima una diversa interpretazione delle

norme vigenti in materia - "il diritto del membro del Parlamento a

ricorrere alla Corte costituzionale, anche in assenza di

un'attivazione della Presidenza della Camera" nei confronti di un

atto dell'autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto

sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell'ordine giudiziario;

che il ricorrente chiede che la Corte dichiari che "i funzionari

dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il

tribunale di Reggio Calabria" sottoponendolo a processo penale,

"hanno avviato un conflitto con il Parlamento";

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente

a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia

ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con

riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal

medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art.

68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di

appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un

membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni

parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,

l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di

valutare solo incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione,

ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare

il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria

mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ordinanze n. 388 e n.

389 del 1998; sentenze n. 265 del 1997, n. 1150 del 1988);

che, ancora secondo l'indicato orientamento giurisprudenziale -

che la prospettata interpretazione del ricorrente non induce a

rimeditare, in quanto basata sul raffronto tra situazioni non

omogenee -, la Corte costituzionale può essere chiamata ad

intervenire soltanto a posteriori quando risulti da atti formali una

divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella

dell'autorità giudiziaria;

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni

tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti

prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei

deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal ricorrente e per le quali è stato instaurato il

procedimento penale in oggetto;

che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un

conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

per difetto del requisito oggettivo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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