Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

regolamento della Camera dei deputati, promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1992 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Scala Gennaro e Pannella Giacinto, iscritta al n. 238

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei

confronti di un deputato per il risarcimento dei danni derivanti da

dichiarazioni, formulate dal parlamentare in due distinti episodi,

ritenute dagli attori di contenuto diffamatorio, il Tribunale di Roma

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24

della Costituzione;

che il rimettente rileva come - nonostante un diniego di

autorizzazione a procedere in sede penale ex art. 68, secondo comma,

della Costituzione, nel testo allora in vigore, in relazione ad uno

dei due episodi asseritamente diffamatori - non vi sia in concreto,

in ordine ai fatti dedotti nel giudizio, alcuna deliberazione della

Camera dei deputati in merito alla qualificazione funzionale delle

opinioni espresse dal parlamentare, ai sensi e per i fini dell'art.

68, primo comma, della Costituzione; e che, d'altra parte, nella

disciplina positiva solo al giudice penale è data facoltà di adire

direttamente la giunta per le autorizzazioni a procedere, a norma

dell'art. 18 del richiamato regolamento nonché delle disposizioni

del codice di procedura penale che regolano la materia;

che, ad avviso del giudice rimettente, i concomitanti fattori

sopra riportati determinano una situazione confliggente con il

diritto di difesa dei soggetti danneggiati, poiché, alla stregua

della affermata spettanza alla Camera di appartenenza del potere di

valutare le condizioni dell'insindacabilità (sent. n. 1150 del

1988), dovrebbe essere pronunciata dal medesimo giudice a quo

l'improcedibilità della domanda giudiziale;

che detta causa di improcedibilità non può essere rimossa o

superata proprio a causa della mancata attribuzione alla giunta di

cui all'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati (anche)

della competenza alla verifica della qualificazione funzionale delle

opinioni in vista della prerogativa dell'insindacabilità, ond'è che

è sotto questo profilo che, in conclusione, il Tribunale sottopone a

scrutinio di costituzionalità detta norma;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione;

Considerato che è sottoposta al giudizio di questa Corte una

norma del regolamento della Camera dei deputati;

che, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 154

del 1985, il problema dell'ammissibilità del sindacato di

costituzionalità sui regolamenti parlamentari va risolto, alla

stregua dell'art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacché

nella competenza del giudice delle leggi, quale stabilita dal

richiamato articolo, non possono comprendersi i regolamenti

parlamentari, né espressamente né in via di interpretazione;

che, in assenza di diverse e nuove prospettazioni sul punto da

parte del giudice rimettente, si deve pertanto ribadire

l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari, con conseguente

preliminare dichiarazione di manifesta inammissibilità della

questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 18 del regolamento della

Camera dei deputati, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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