Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

regolamento della Camera dei deputati, promosso con ordinanza emessa

il 18 maggio 1993 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Borrelli Francesco Saverio ed altro e Fumagalli Carulli

Ombretta ed altri, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Fumagalli Carulli Ombretta nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Marcello Mole' per Fumagalli Carulli Ombretta e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso - anche -

nei confronti di un deputato per il risarcimento dei danni derivanti

da dichiarazioni da questi espresse in un'intervista rilasciata ad un

periodico, ritenute dagli attori di contenuto lesivo della loro

reputazione, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera

dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il giudice a quo, avendo il deputato convenuto in giudizio

invocato la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68,

primo comma, della Costituzione, ed avendo dunque il medesimo

eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale nei suoi

confronti, muove dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 1150

del 1988 di questa Corte, che "ha affermato inequivocabilmente che

spetta alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta

addebitata ad un proprio membro" ai fini dell'applicazione della

prerogativa;

che, non essendovi stata nel caso concreto alcuna deliberazione

della Camera dei deputati in ordine alla qualificazione delle

opinioni espresse dal deputato come rientranti, o meno, nell'ambito

della funzione parlamentare, il Tribunale di Roma, reputando che

detta valutazione non possa essere effettuata dal giudice ordinario,

lamenta la mancanza di una disciplina idonea a "sollecitare" il

Parlamento, affinché si pronunci in merito all'insindacabilità;

che dalla riferita lacuna deriva, secondo il Tribunale, una

illegittima compressione del diritto di difesa del cittadino, cui

verrebbe ad essere preclusa la possibilità di adire in giudizio un

parlamentare, anche nelle ipotesi di opinioni espresse al di fuori

dell'esercizio delle funzioni, con violazione dell'art. 24 della

Costituzione;

che, in questa prospettiva, la norma denunciata deve essere, per

il rimettente, sottoposta a scrutinio di costituzionalità nella

parte in cui, limitandosi a regolare la competenza della giunta ivi

contemplata con riguardo alle richieste di autorizzazione a procedere

in materia penale, non attribuisce altresì alla citata giunta

analoga competenza in ordine alle richieste del giudice civile di

qualificare ex art. 68, primo comma, della Costituzione le opinioni

espresse dai membri della Camera dei deputati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

che si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte il

deputato convenuto nel giudizio civile, il cui patrocinio ha

formulato deduzioni a sostegno della prospettazione del Tribunale

rimettente, concludendo per una statuizione idonea a colmare la

ritenuta lacuna dell'ordinamento giuridico;

Considerato che è sottoposta al giudizio di questa Corte una

norma del regolamento della Camera dei deputati;

che, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 154

del 1985, il problema dell'ammissibilità del sindacato di

costituzionalità sui regolamenti parlamentari va risolto, alla

stregua dell'art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacché

nella competenza del giudice delle leggi, quale stabilita dal

richiamato articolo, non possono comprendersi i regolamenti

parlamentari, né espressamente né in via di interpretazione;

che, in assenza di diverse e nuove prospettazioni sul punto da

parte del giudice rimettente, si deve pertanto ribadire

l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari, con conseguente

preliminare dichiarazione di manifesta inammissibilità della

questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 18 del regolamento della

Camera dei deputati, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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