Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come

modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze

emesse:

1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel

procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale

militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge

14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n.

296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari;

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno

riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle

pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in

motivazione", e che, di conseguenza la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338

del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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