Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del

limite di età per collocamento a riposo), promosso con ordinanza

emessa il 22 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale

della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi

riuniti proposti da Malara Antonino contro la Regione Calabria ed

altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui il ricorrente,

dipendente della Regione Calabria con prima qualifica dirigenziale,

aveva impugnato il provvedimento che lo collocava a riposo avendo

egli compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale

amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio

Calabria, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990,

n. 29;

che detta norma consente il trattenimento in servizio - a

domanda - sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e

comunque non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti -

assunti prima del 6 aprile 1975 - inquadrati nella massima qualifica

dirigenziale (corrispondente alla seconda qualifica);

che il giudice a quo osserva come il ricorrente non possedesse,

al momento del collocamento a riposo, tale qualifica (pur essendo

egli tra i partecipanti al concorso per la copertura di alcuni posti

della suddetta seconda qualifica) e dubita della legittimità della

norma in quanto applicabile ai soli dirigenti con la citata "massima"

qualifica e non a tutti, indistintamente, i dirigenti;

che tale limitazione contrasterebbe con il principio desumibile

dalla legislazione statale - secondo cui la deroga alla regola

generale del collocamento a riposo a 65 anni di età si ispirerebbe

ad un miglior utilizzo del personale ed all'appagamento di esigenze

previdenziali - sì che la norma censurata risulterebbe per questo

verso lesiva degli artt. 3, primo comma e 117, primo comma, della

Costituzione;

che, sempre secondo il Tribunale rimettente, la legge regionale

si porrebbe sotto altro profilo in contrasto con l'art. 97, primo

comma, della Costituzione, là dove non assicura, attraverso una

disciplina transitoria, il trattenimento in servizio fino alla

conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura dei

posti della massima qualifica dirigenziale (ai quali il ricorrente

nel giudizio a quo aveva bensì partecipato senza poter peraltro

essere inquadrato utilmente avendo compiuto i sessantacinque anni);

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta

infondatezza della medesima questione con ordinanza n. 347 del 1992,

sulla base della generale regola del collocamento a riposo al

sessantacinquesimo anno di età, rispetto alla quale nessuna norma

derogatoria può valere a metro di legittimità;

che in tale decisione si è altresì sottolineato come

l'estensione delle eccezioni al principio resti nell'ambito della

valutazione del legislatore, statale o regionale;

che la censurata, differenziata, previsione del trattenimento in

servizio, collocandosi in tale ambito discrezionale, non trasmoda

nell'irrazionalità e non appare lesiva del richiamato art. 97 della

Costituzione;

che la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria

4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento

a riposo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio

Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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