Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

secondo, della l. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio

di leva) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal T.A.R.

della Sicilia sul ricorso proposto da Fallù Angelo contro il

Ministero della Difesa, iscritta al n. 405 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26

prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso del procedimento

promosso da Fallù Angelo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo

comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge

31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella

parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi

disposto sia perentorio;

che ad avviso del giudice remittente la norma censurata (secondo

cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti

a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente

chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),

configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un

obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per

l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione

perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei

limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3

per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari

dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in

genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per

lesione del principio del buon andamento della pubblica

amministrazione;

Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata, con

sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte

in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del

ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un

anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";

che, pertanto, la presente questione, come già avvenuto in

precedenti occasioni (cfr. ordd. nn. 148, 273 e 326 del 1990), va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge

31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) -

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della

Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe -,

già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 nella

parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito

del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine

di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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