Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cherubini Mario,

iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva

appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto

del ricorrente, titolare di pensione diretta a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo

speciale per i coltivatori diretti, il Tribunale di Viterbo con

ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui non consente la predetta integrazione;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'ipotesi in questione

rimane estranea alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui

è stata oggetto la normativa impugnata;

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima, con specifico riguardo all'ipotesi de

qua, con la sentenza n. 373 del 1989;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal

Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai

titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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