Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei

cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari),

promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Atri,

iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Atri, con ordinanza del 14 maggio 1982,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580,

sotto il profilo di un'ingiustificata disparità di trattamento

sanzionatorio che sarebbe operata nei confronti dell'esercente di

impresa molitoria, il quale è tenuto a confezionare gli sfarinati in

sacchi chiusi con sigillo o valvola, mentre il riconfezionatore

potrebbe usare sacchi chiusi con incollaggio, purché portanti a

stampa le prescritte indicazioni ed il nome del riconfezionatore

stesso;

Considerato - a prescindere dal rilievo che la giurisprudenza

costante della Cassazione ritiene che il predetto art. 13, nel

vietare l'immissione in commercio di sfarinati in sacchi "privi di

sigillo" che identifichi l'impresa molitoria, si riferisce non solo

al produttore ma anche al commerciante che acquista la merce per

lavorarla ed a sua volta rivenderla - che nel procedimento a quo

all'imputato è contestata esclusivamente la violazione dell'art. 13

in esame e che si tratta di reato depenalizzato per effetto della

legge 24 novembre 1981, n. 689, cosicché la sollevata questione nel

procedimento penale a quo è manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967,

n. 580, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Atri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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