Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995

dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia

e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 235 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Lucia Maggi

contro il Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli

interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei dell'indennità

di accompagnamento a lei corrisposti oltre il 121 giorno successivo

alle rispettive date di decorrenza, il Pretore di Lecco, con

ordinanza del 9 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art.

3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, "nella parte in cui non

prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere

assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo

di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del

maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore

del suo credito";

che, in relazione ai ratei dell'indennità maturati dopo il 31

dicembre 1991, l'Amministrazione convenuta sostiene di essere tenuta,

ai sensi della norma impugnata, a corrispondere soltanto gli

interessi legali, essendo il saggio in vigore superiore al tasso

annuale di svalutazione monetaria;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 16, comma 6, della

legge n. 412 del 1991, in quanto si riferisce esclusivamente agli

enti gestori di previdenza obbligatoria, non è applicabile nei

rapporti con gli enti che gestiscono unicamente forme di assistenza:

e ciò in contrasto con la sentenza n. 196 del 1993 di questa Corte,

secondo cui, quanto a rivalutazione e interessi, la disciplina delle

prestazioni di assistenza sociale deve essere parificata a quella

delle prestazioni previdenziali;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta

inammissibilità della questione;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la

fattispecie della responsabilità per ritardato adempimento si è

perfezionata prima della data di entrata in vigore della legge n. 412

del 1991;

che in questo caso presupposto necessario della questione

sollevata dal Pretore di Lecco è l'interpretazione dell'art. 16,

comma 6, nel senso che la norma si è limitata a innovare nella

disciplina degli effetti del ritardo, senza incidere sul fatto

generatore e sulla natura della responsabilità, donde la sua

applicabilità anche ai rapporti pendenti alla data suddetta, in

ordine alle rate della prestazione maturate posteriormente;

che il giudice a quo non ha esplicitato e tanto meno

giustificato l'adesione a tale interpretazione, mentre a questo onere

argomentativo non poteva sottrarsi, atteso che l'interpretazione

contraria è tuttora sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria

della Corte di cassazione, alla quale si è conformata la Corte

costituzionale nella sentenza n. 394 del 1992, successivamente

confermata dalle ordinanze nn. 410, 411, 424 del 1992, 74 e 161 del

1993;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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