Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, della

legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,

concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei

dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e del personale ad essi collegato), promosso con ordinanza

emessa il 15 febbraio 1988 dalla Corte dei Conti - Sezione terza

Giurisdizionale, sul ricorso proposto da Graziadio Vincenzo, iscritta

al n. 222 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 15 febbraio 1988

(R.O. n. 222 del 1989) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869, in quanto avrebbe

attribuito, senza alcuna ragionevole giustificazione, ai soli

dirigenti statali andati in pensione dopo il 30 giugno 1982 - e non

anche a quelli cessati dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e tale data

- il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero

computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in

servizio dall'1 gennaio 1983;

Considerato che questa Corte ha statuito che non contrasta col

principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla

stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, "perché

lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento

diversificatore" (Sentenze n. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del 1977;

65 del 1979; 138 del 1979; 122 del 1980; 618 del 1987);

che le norme che prevedono una gradualità nella perequazione

dei trattamenti pensionistici sono espressione di discrezionalità

legislativa, di per sé non irrazionale se fondata su elementi

oggettivi, connessi anche alla valutazione di esigenze finanziarie

(Sentenza n. 349 del 1985; Ordinanze nn. 92 del 1987, 836 e 840 del

1988);

che, nell'esercizio di tale discrezionalità, per quanto

riguarda la fattispecie in esame, il legislatore, con il D.L. 16

settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n.

468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti

statali cessati dal servizio successivamente all'1 gennaio 1979, con

decorrenza dall'1 agosto 1987;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile, riguardando materia riservata a scelte del

legislatore, in concreto esplicatesi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6- bis della legge 20 novembre

1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento

provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del

personale ad essi collegato), sollevata con ordinanza 15 febbraio

1988 (R.O. n. 222 del 1989) della Corte dei Conti, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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